Cassazione Civile, Ordinanza n. 25636/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società appaltatrice)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo, n. 958/2014, che aveva ingiunto alla società appaltatrice di pagare alla persona fisica creditrice euro 15.000, oltre interessi e spese, somma anticipata per conto della società all’impresa individuale incaricata dei lavori di edificazione e fornitura di infissi presso un fabbricato di proprietà del creditore, in località Castelnuovo Vomano. La società aveva proposto opposizione sostenendo che l’importo anticipato fosse già stato detratto dalla fattura n. 4 del 5 marzo 2014, relativa ad altre lavorazioni; aveva inoltre rivendicato un credito di euro 6.230,44, fondato sulla fattura n. 4 e sulla fattura n. 3 posta a base della domanda monitoria, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di Teramo aveva revocato il decreto e accolto parzialmente la riconvenzionale, condannando il creditore a pagare alla società euro 2.875,44, IVA inclusa. La Corte d’appello dell’Aquila aveva rigettato l’impugnazione della società con sentenza n. 1425/2024, depositata il 19 novembre 2024 e notificata il 17 dicembre 2024. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 301 c.p.c.: il suo difensore in appello era stato cancellato dall’albo degli avvocati il 7 agosto 2024, prima della pubblicazione della sentenza. La società ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carente indicazione del difensore nel frontespizio, sostenendo che non fosse identificabile il legale munito di procura speciale.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: pur potendo il frontespizio prestarsi a equivoci sull’identità del difensore, il ricorso, letto insieme alla procura ad litem espressamente richiamata, consentiva di individuare chiaramente l’avvocata cui era stata conferita la procura speciale. Ha poi rigettato l’unico motivo. La cancellazione dall’albo determina in astratto, ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.c., l’automatica interruzione del processo e può comportare la nullità degli atti successivi; nel caso concreto, però, la cancellazione intervenne il 7 agosto 2024, dopo che il difensore aveva depositato la comparsa conclusionale il 21 maggio 2024 e la memoria di replica il 12 giugno 2024 e dopo che, il 14 giugno 2024, il fascicolo era stato rimesso al collegio per la decisione. L’attività difensiva era dunque già integralmente conclusa e non risultava un concreto pregiudizio al diritto di difesa. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.500 per compensi ed euro 200 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.
Sebbene, il frontespizio del ricorso per cassazione potrebbe prestarsi ad equivoci [«TINI GIUSEPPE, nato a Cellino Attanasio (TE) il 11.10.1950 e residente in Castelnuovo Vomano (TE) alla via Nazionale 100, C.F. TNI GPP50R11 C449Y, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto (fasc. Cass. Atti n. 3), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all’indirizzo pec: avvelenaalbertaanzolin@puntopec.it, elettivamente domiciliato in Atri alla via Luca d’Atri 20, presso lo studio dell’avv. Giuliana Martella, c.f. MRTGLN65T56A488G(giuliana.martella@pec-avvocatiteramo.it) ed il recapito dell’avv. Elena Alberta Anzolin»], lo stesso va letto unitamente alla procura ad litem, espressamente richiamata, dalla quale si evince in modo nitido che il Tini ha rilasciato la procura speciale all’Avv. Elena A. Anzolin.
L’indicazione del difensore nel ricorso va valutata insieme alla procura ad litem espressamente richiamata; l’eventuale ambiguità del frontespizio non determina l’inammissibilità se dalla procura risulta chiaramente l’identità del difensore munito di procura speciale.
art. 301, comma 1, c.p.c.
La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo.
La cancellazione dall’albo del difensore comporta automaticamente l’interruzione del processo e, se l’evento non è rilevato, la nullità degli atti successivi. Nel caso concreto, tuttavia, l’evento intervenne dopo il completamento dell’attività difensiva e la rimessione del fascicolo al collegio per la decisione, senza concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 301 c.p.c., essendo intervenuta la interruzione del processo per cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Teramo del suo difensore (Avv. Lorenzo Giuliani) in data 7.8.2024, prima della pubblicazione della sentenza della Corte d’appello di L’aquila, emessa il 12.11.2024 e pubblicata il 19.11.2024.
La norma è richiamata quale veicolo di censura per far valere in cassazione la nullità della sentenza derivante dalla dedotta violazione delle disposizioni sull’interruzione del processo; la censura è stata esaminata e rigettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo di riferimento dell’ulteriore contributo: esso è pari a quello previsto per il ricorso, subordinatamente al fatto che sia dovuto.
Massime di principio
- La cancellazione, volontaria o autoritativa, del difensore dall’albo determina automaticamente l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.c.; se l’evento non è rilevato, gli atti successivi possono essere nulli.
- La nullità derivante dalla mancata interruzione per un evento riguardante il difensore va valutata considerando il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. Se l’evento si verifica dopo il deposito delle conclusionali e delle repliche e dopo la rimessione del fascicolo al collegio per la decisione, quando l’attività difensiva è già terminata, non sussiste nel caso esaminato un pregiudizio che giustifichi la nullità della sentenza.
- L’indicazione del difensore nel ricorso per cassazione deve essere valutata considerando unitariamente l’atto e la procura ad litem espressamente richiamata; l’ambiguità del frontespizio non comporta inammissibilità quando dalla procura sia identificabile con chiarezza il difensore munito di procura speciale.
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