Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/11/2017 n. 27290 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, che aveva escluso l'assoggettamento a imposta di registro del preliminare stipulato il 30 novembre 2000 per la cessione di beni relativi a centrali idroelettriche. Secondo l'Amministrazione, il negozio doveva essere riqualificato come preliminare di cessione d'azienda e, pertanto, assoggettato a imposta di registro anziché a IVA. L'Agenzia censurava inoltre la CTR per avere ritenuto che tale qualificazione fosse stata introdotta tardivamente e per avere escluso la titolarità dei diritti di derivazione idrica sulla sola base della mancata volturazione amministrativa delle concessioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso esaminati, ritenendoli fondati. Ha stabilito che la CTR non aveva valutato adeguatamente il fatto che Energem fosse stata conferitaria dei diritti di derivazione idrica e che, ai fini dell'imposta di registro, non è necessario che il complesso ceduto consenta già l'esercizio attuale dell'impresa, essendo sufficiente la sua potenziale idoneità. La Corte ha inoltre rilevato che la riqualificazione del preliminare come preliminare di cessione d'azienda era già contenuta nell'avviso di liquidazione e non costituiva quindi una domanda nuova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata una decisione definitiva sul merito dell'imposta dovuta, poiché il giudizio dovrà essere riesaminato.

Norme richiamate

  • Regio Decreto n. 1775 del 1939, art. 20

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla valutazione della titolarità dei diritti di derivazione idrica, precisando che la mancata volturazione amministrativa non è, da sola, decisiva per escludere la titolarità o l'attitudine del complesso a costituire un'azienda.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5

    La regola della registrazione in caso d'uso per le scritture private non autenticate concernenti operazioni soggette a IVA presuppone che l'operazione sia effettivamente soggetta a IVA; tale qualificazione era proprio oggetto della controversia e non poteva essere data per scontata.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    La norma consente di determinare l'imposta di registro in base alla natura e agli effetti giuridici dell'atto, anche mediante riqualificazione del negozio formalmente stipulato. Nel caso esaminato, il preliminare poteva essere qualificato come preliminare di cessione d'azienda.

  • Art. 2555 del codice civile

    La nozione di azienda comprende il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Ai fini della configurabilità di una cessione d'azienda rileva anche l'attitudine potenziale del complesso a consentire l'esercizio dell'attività, non necessariamente il suo esercizio attuale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2

    La distinzione tra cessione di singoli beni, soggetta al regime IVA quando ne ricorrono i presupposti, e cessione di azienda, soggetta al regime dell'imposta di registro, deve essere effettuata considerando la sostanza economico-giuridica dell'operazione.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di una cessione come cessione d'azienda non è indispensabile che il complesso trasferito sia immediatamente operativo: è sufficiente che abbia un'idoneità potenziale all'esercizio dell'attività.
  • La mancata volturazione di concessioni o autorizzazioni amministrative non esclude automaticamente la presenza di un'azienda o la titolarità sostanziale dei relativi elementi; il giudice deve valutare l'insieme degli elementi probatori.
  • L'Amministrazione finanziaria può riqualificare il negozio ai fini dell'imposta di registro sulla base della sua natura ed effetti giuridici effettivi, purché la riqualificazione sia indicata nell'atto impositivo e non venga introdotta per la prima volta in giudizio.
  • Non si può applicare automaticamente la registrazione in caso d'uso prevista per determinati atti soggetti a IVA quando è proprio controversa la loro qualificazione fiscale: prima occorre stabilire se l'operazione sia una cessione di beni soggetta a IVA o una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria sul tributo: significa che la decisione precedente è stata annullata e che il giudice di merito dovrà riesaminare i fatti e determinare nuovamente l'imposta dovuta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.