Cassazione Civile, Ordinanza n. 28056/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenuta la causa decisa sulla base di elementi già acquisiti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro l'iscrizione ipotecaria. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari per IVA e IRPEF riferiti ad annualità pregresse. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria sul presupposto che i debiti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che tale circostanza fosse conosciuta dall'ente riscossore. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) erronea affermazione dell'esistenza delle condizioni che escluderebbero l'iscrizione ipotecaria su beni in fondo patrimoniale, perché il debito sarebbe stato estraneo ai bisogni familiari e noto tale carattere al creditore; (2) erronea presunzione che un debito di lavoro o d'impresa sia di per sé estraneo ai bisogni della famiglia; (3) erronea opponibilità del fondo patrimoniale in mancanza di prova dell'annotazione del vincolo in data anteriore all'iscrizione ipotecaria. La Corte ha rilevato preliminarmente la tempestività del ricorso e poi ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, perché la sentenza impugnata aveva posto a fondamento della decisione un ragionamento non conforme ai principi in tema di fondo patrimoniale e debiti tributari: era il debitore a dover provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, mentre il giudice di merito aveva considerato apoditticamente sufficiente il solo fatto che il debito derivasse dall'attività imprenditoriale e aveva affermato senza adeguato riscontro la conoscenza dell'ente riscossore.
Norme richiamate
art. 170 c.c.
I beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la tutela opera solo se il debitore prova l'estraneità del debito e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione è legittima nei limiti in cui il credito tributario sia strumentale ai bisogni della famiglia oppure il creditore non conosca l'estraneità del debito a tali bisogni.
art. 380 bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- In tema di fondo patrimoniale, il debitore che invochi l'impignorabilità o l'inagredibilità del bene deve provare che il debito è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che tale estraneità era conosciuta dal creditore.
- Il fatto che il debito derivi dall'attività lavorativa o imprenditoriale del debitore non basta, da solo, a dimostrare che esso sia estraneo ai bisogni della famiglia; occorre un accertamento specifico e non apodittico delle circostanze concrete.
- Nel valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale, il giudice non può invertire l'onere della prova né fondare la decisione su mere presunzioni non supportate da riscontri motivazionali.
- Qualora la sentenza di merito si ponga in contrasto con i principi sull'onere probatorio e sulla rilevanza dei bisogni della famiglia, la Cassazione può cassare la decisione e, se non sono necessari ulteriori accertamenti, decidere la causa nel merito.
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