Cassazione Civile, Ordinanza n. 00281/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di contribuenti, di un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva proceduto a una riqualificazione, ai sensi dell’art. 20 del TUR, di atti negoziali collegati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti e annullato l’atto impositivo. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere annullato in autotutela la pretesa tributaria e chiedendo la compensazione delle spese. I contribuenti hanno accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, espressamente accettata dalle controparti, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando l’annullamento in autotutela della pretesa fiscale e la circostanza che la questione interpretativa sull’art. 20 TUR era stata risolta solo recentemente. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura sanzionatoria si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non nell’ipotesi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 20 TUR
di riqualificazione ex art. 20 TUR di atti negoziali collegati
La norma è richiamata come base della riqualificazione degli atti negoziali collegati oggetto dell’avviso di liquidazione; la Corte osserva che la relativa questione è stata risolta in sede giurisprudenziale e legislativa solo in epoca recente.
art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia
La rinuncia al ricorso, se accettata, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
La disposizione ha introdotto il meccanismo del contributo unificato ulteriore nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente comporta l’estinzione del processo.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia consente la compensazione delle spese, specie quando la controversia si sia chiusa per autotutela dell’amministrazione che ha annullato la pretesa.
- Il raddoppio del contributo unificato, avendo natura eccezionale e sanzionatoria, non può essere applicato per analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- La disciplina dell’art. 20 TUR sulla riqualificazione degli atti negoziali collegati è richiamata come tema sostanziale della lite, ma non viene decisa nel merito per effetto della rinuncia.
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