Sentenza n. 186/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera n. -OMISSIS-, recentemente acquisita, con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione della Regione Umbria per il triennio 2026-2028 e, con esso, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, nella parte in cui quest’ultimo, alla Sezione 3.3), prevede che l’assunzione del nuovo Dirigente del -OMISSIS- dovrà avvenire, come specificato dalla Tabella 16), mediante “… procedura di selezione pubblica per incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 11 della LR n. 2/2005 …”; - della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la Dirigente del Servizio Organizzazione, Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane ha comunicato alla ricorrente che, per quanto previsto dal Piano Integrato di Attività ed Organizzazione della Regione Umbria per il triennio 2026-2028, approvato con la delibera G.R. n. -OMISSIS-, “… non si procederà all’utilizzo della graduatoria relativa al concorso profilo Dirigente giuridico amministrativo esperto in procedure di evidenza pubblica e contratti (Codice bando: -OMISSIS-) approvata con DD n. -OMISSIS-”; - nonché della nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, confermativa di quella appena indicata; - della delibera n. -OMISSIS-, recentemente acquisita, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione della Regione Umbria per il triennio 2026-2028 approvato con la delibera n. -OMISSIS- e, con esso, l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, nella parte in cui quest’ultimo, alla Sezione 3), prevede, nell’àmbito della nuova Tabella 16), che l’assunzione per il nuovo Dirigente per l’-OMISSIS- dovrà avvenire mediante “avviso pubblico di mobilità volontaria da altra PA”, precisando che detta procedura potrà essere utilizzata, per un totale di n. 2 nuove assunzioni, “… anche per la posizione relativa al -OMISSIS-”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi - nei limiti d’interesse e se ed in quanto lesivi - gli allegati alla delibera G.R. n. -OMISSIS- ed alla delibera G.R. -OMISSIS-, compresi i relativi documenti istruttori, i rilievi ed pareri (tutti ignoti) espressi sull’una e sull’altra dal Collegio dei Revisori dei Conti (inclusi il verbale n. -OMISSIS-e la nota pec n. -OMISSIS-, richiamati dal documento istruttorio allegato alla delibera G.R. n. -OMISSIS-), le note dirigenziali prot. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- ed ogni eventuale altro atto, di estremi e contenuti ignoti, cui si debba, direttamente o indirettamente, la decisione della Regione Umbria di non utilizzare per la copertura del posto di Dirigente del -OMISSIS- la graduatoria concorsuale approvata con la determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, nonché le note dirigenziali prot. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di pianificazione e note dirigenziali con cui la Regione ha interrotto il procedimento di assunzione mediante scorrimento della graduatoria e previsto, per la copertura del posto dirigenziale, il ricorso a una procedura di selezione pubblica o di mobilità
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera regionale di approvazione del PIAO e del Piano triennale dei fabbisogni del personale, le successive note dirigenziali che le comunicavano il mancato utilizzo della graduatoria concorsuale nella quale era inserita, nonché l'aggiornamento del PIAO che prevedeva la copertura del posto mediante mobilità volontaria. Ha dedotto, tra gli altri motivi, la carenza assoluta di motivazione del provvedimento con cui era stato interrotto il procedimento di assunzione per scorrimento della graduatoria e sostituito con una diversa procedura di reclutamento. La censura concerneva l'insufficienza del mero rinvio alla revisione del PIAO, senza indicazione delle ragioni effettive e individuali della chiusura dell'iter già avviato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'interesse azionato e ha annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza assoluta di motivazione: l'interruzione del procedimento di assunzione mediante scorrimento non poteva essere giustificata dal solo richiamo alla successiva revisione del PIAO, atto generale di pianificazione organizzativa. Poiché l'apertura del procedimento di scorrimento aveva fatto sorgere in capo alla ricorrente una posizione di interesse legittimo, l'amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni concrete e individuali della sua improvvisa conclusione in senso ostativo all'assunzione, assicurando trasparenza e adeguata motivazione. L'annullamento non ha imposto l'assunzione, ma ha lasciato salva l'ulteriore azione amministrativa: la Regione dovrà adottare un nuovo provvedimento, traendo le conseguenze dalla documentazione già acquisita e indicando, ove esistenti, le ragioni ostative allo scorrimento. Le spese sono state compensate, poiché l'annullamento è derivato da ragioni formali che comportano il riesercizio del potere.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata adottata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione avvia un procedimento di assunzione mediante scorrimento di una graduatoria, l'interessato acquisisce una posizione di interesse legittimo alla conclusione del procedimento secondo le garanzie proprie dell'azione amministrativa.
- La decisione di interrompere un procedimento di assunzione già avviato e sostituirlo con una diversa procedura di reclutamento deve essere sorretta da una motivazione concreta, trasparente e riferita anche alla specifica posizione dell'interessato; il mero richiamo a una successiva revisione del PIAO o di altro atto generale di pianificazione non è sufficiente.
- L'annullamento per carenza di motivazione di un atto che interrompe lo scorrimento della graduatoria non determina automaticamente il diritto all'assunzione, ma impone all'amministrazione di riesercitare il potere mediante un nuovo provvedimento adeguatamente motivato, sulla base della documentazione già acquisita.
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