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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9910/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto a Valentini il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'applicare le norme (artt. 314 e 192 c.p.p.) e avesse omesso di considerare la sussistenza di colpa grave o dolo sinergico rispetto all'intervento dell'autorità. In particolare il Ministero deduceva che dalle intercettazioni - utilizzate per disporre la misura cautelare - emergesse un comportamento extraprocedimentale di Valentini che avrebbe dovuto integrare, ex ante, gli estremi della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che il ricorrente abbia tentato di sostituire le proprie valutazioni a quelle del giudice di merito circa il peso probatorio delle intercettazioni e degli elementi fattuali. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di riparazione, il giudice effettua una valutazione ex ante autonoma sulla condotta del richiedente allo scopo di verificare se essa abbia determinato la falsa apparenza della configurabilità di un reato; non è necessario che la condotta integri un reato, bensì che abbia concausato l'errore dell'autorità con dolo o colpa grave. Avendo ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'appello sull'insussistenza di dolo o colpa grave, la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ha ribadito che l'indennizzo è escluso se il detenuto ha causato la detenzione con dolo o colpa grave, valutati ex ante dal giudice della riparazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura dal ricorrente come oggetto di errata applicazione; nel provvedimento di cassazione non è fornita una specifica interpretazione della norma, essendo il motivo dichiarato manifestamente infondato

  • artt. 81, 319 e 321 cod. pen.

    Articoli del codice penale relativi alle fattispecie (corruzione propria e connesse) per le quali era stata originariamente disposta la misura cautelare; la Corte osserva che l'assoluzione per insussistenza dei fatti non esclude di per sé la verifica ex ante della condotta ai fini della riparazione

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come riferimento alla 'condizione ostativa' (dolo o colpa grave) che impedisce il diritto alla riparazione; la Cassazione precisa i criteri di accertamento di tale condizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di condanna per spese processuali del Ministero in procedimenti di riparazione; applicata per condannare il Ministero al versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione ex ante e autonoma della condotta del richiedente per verificare se essa abbia determinato la falsa apparenza della commissione di un reato; non si tratta di accertare se la condotta integri un reato in sede penale.
  • La colpa grave (o il dolo) che esclude l'indennizzo non deve necessariamente corrispondere a una condotta penalmente integrata, ma deve essere idonea, secondo una valutazione razionale ex ante, a far sorgere nell'autorità il convincimento di colpevolezza.
  • Nel confronto tra la condotta del richiedente e le ragioni dell'intervento dell'autorità occorre un'analisi specifica e motivata che evidenzi negligenze macroscopiche, imprudenze o violazioni tali da giustificare la misura; valutazioni congrue del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
  • La Suprema Corte non sostituisce la propria valutazione agli apprezzamenti di merito circa il rilievo probatorio di intercettazioni o altre prove, salvo macroscopici vizi di motivazione.
  • Se il Ministero propone ricorso per cassazione manifestamente infondato nell'ambito di un procedimento di riparazione, può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità sia incolpevole.
  • Nel valutare la causa ostativa si deve partire dalla ricostruzione della condotta del richiedente, anche alla luce dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, e poi verificare il nesso causale con l'intervento dell'autorità.

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