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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23084/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

La parte civile, costituitasi nel procedimento penale, ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ne aveva disposto l'esclusione. Il ricorso deduceva l'abnormità funzionale del provvedimento e la violazione degli artt. 74 e ss. c.p.p. e dell'art. 1916 c.c., sostenendo in sostanza che l'esclusione fosse illegittima e che dovesse essere sindacata in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è inoppugnabile e che, nel caso concreto, il provvedimento non fosse abnorme, trattandosi dell'erroneo esercizio di un potere attribuito al giudice, non idoneo a determinare una stasi del procedimento né a presentare un contenuto del tutto singolare ed extra ordinem. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 74 e ss. c.p.p.

    richiamati come norme che disciplinano la costituzione e i diritti della parte civile, ma ritenuti non utili a superare il limite dell'inoppugnabilità dell'ordinanza di esclusione.

  • art. 1916 c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare l'ammissibilità dell'impugnazione contro l'ordinanza di esclusione della parte civile.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'ordinanza dibattimentale con cui il giudice esclude la parte civile è inoppugnabile e non può essere direttamente portata davanti alla Corte di cassazione come regola generale.
  • L'abnormità del provvedimento ricorre solo quando l'atto presenti un contenuto del tutto eccentrico rispetto al sistema processuale o determini una stasi del procedimento; non basta l'erroneo esercizio di un potere attribuito al giudice.
  • L'esclusione della parte civile chiude il rapporto processuale civile nel processo penale, ma non integra di per sé un provvedimento abnorme.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, se ravvisa colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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