Cassazione Civile, Ordinanza n. 01206/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di sconto di titoli: il cliente consegnava alla banca titoli cambiari e assegni affinché ne curasse l'incasso, ma assumeva che l'istituto non avesse svolto le attività necessarie, lasciando maturare la prescrizione dei titoli e omettendo di sollecitare o intimare il pagamento ai debitori cartolari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria/restitutoria valorizzando documentazione depositata dalla banca, dalla quale aveva desunto l'assenza di inadempimento e l'incapienza dei debitori. La Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo che, poiché la banca non aveva depositato in appello il proprio fascicolo di parte già prodotto in primo grado, l'appellante avrebbe dovuto depositarne copia; in mancanza, era preclusa la verifica delle censure rivolte alla valutazione probatoria del primo giudice. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; omesso esame del motivo di appello sulla mancata attivazione della banca e sulla sua inerzia; omesso esame di fatti decisivi e contestati, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe potuto valutare il contenuto dei documenti anche tramite la loro descrizione nell'atto di gravame e che, comunque, la non contestazione avrebbe dovuto supplire al mancato deposito; infine ha contestato il principio secondo cui l'appellante, se censura la valutazione di documenti prodotti dalla controparte e non riprodotti in appello, deve estrarli e produrli ex art. 76 disp. att. c.p.c., ritenendolo in contrasto con art. 2697 c.c., art. 342 c.p.c., art. 88 c.p.c. e con il principio di acquisizione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso anzitutto ogni vizio della notifica del ricorso via PEC, qualificando la mancanza dell'attestazione di conformità come mera irregolarità sanata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Sul merito processuale, ha affermato che non vi è nullità ex art. 101, comma 2, c.p.c. quando il giudice si limita a trarre le conseguenze processuali dal mancato deposito in appello dei documenti posti a base della decisione di primo grado, senza introdurre fatti nuovi. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato la doglianza relativa alla mancata attivazione della banca e l'avesse reputata irrilevante, una volta accertata l'incapienza dei debitori cartolari. Quanto al terzo e al quarto motivo, la Cassazione ha confermato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudizio di appello è una revisio prioris instantiae a critica vincolata, l'appellante ha l'onere di dimostrare la fondatezza dei motivi e, se censura la valutazione di documenti prodotti dalla controparte e non presenti in appello, deve estrarne copia e produrla; la non contestazione della mera descrizione del contenuto documentale non sostituisce il deposito dei documenti necessari alla rivalutazione della prova. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 2, L. n. 53 del 1994
La mancata attestazione di conformità nell'atto notificato via PEC non integra, nel caso concreto, una nullità, ma una mera irregolarità sanata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
art. 16-undecies d.l. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012
La violazione delle modalità di attestazione della conformità nella notificazione telematica è stata considerata sanabile se l'atto è comunque pervenuto al destinatario.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Non vi è lesione del contraddittorio quando il giudice decide sulla base delle conseguenze processuali del mancato deposito di documenti già rilevanti nel giudizio, senza porre a fondamento della decisione una questione nuova di merito non discussa.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, avendo il giudice d'appello considerato la doglianza sull'inerzia della banca e ritenendola irrilevante.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere censure idonee a consentire la verifica della decisione impugnata, ma tale verifica presuppone che siano nuovamente disponibili i documenti su cui si fonda la critica.
art. 115 c.p.c.
Il giudice non può riesaminare il merito 'al buio' senza il materiale documentale necessario alla valutazione della censura.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove documentali presuppone la concreta disponibilità dei documenti da scrutinare in appello.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la fondatezza dei motivi di appello grava sull'appellante; se egli è inerte rispetto al reperimento e deposito dei documenti rilevanti, soccombe per difetto di prova.
art. 2727 c.c.
Il ricorrente richiamava il ragionamento presuntivo, ma la Corte ha rilevato che la verifica della correttezza delle presunzioni del primo giudice non era possibile senza i documenti di base.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici del primo giudice possono essere censurate solo se il giudice di appello sia posto in condizione di riesaminare i fatti noti documentati.
art. 76 disp. att. c.p.c.
L'appellante che contesti la valutazione di documenti prodotti in primo grado dalla controparte deve estrarne copia e produrli in appello; l'inerzia sul punto lo rende soccombente.
art. 88 c.p.c.
La Corte ha escluso che il principio di lealtà e probità processuale conduca a un diverso esito rispetto alla regola dell'onere di produrre i documenti necessari all'impugnazione.
art. 374, comma 3, c.p.c.
Non ricorrevano i presupposti per una nuova rimessione alle Sezioni Unite, poiché la questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza nomofilattica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, se la censura investe la valutazione di documenti prodotti in primo grado dalla controparte, l'appellante ha l'onere di procurare al giudice di secondo grado la concreta disponibilità di quei documenti, estrandone copia e riproducendoli nel fascicolo di gravame.
- L'appello non è un novum judicium ma una revisio prioris instantiae a critica vincolata: il giudice di secondo grado non può rivalutare una decisione fondata su documenti non più presenti in atti se l'appellante non si attiva per riprodurli.
- La mera descrizione del contenuto di documenti in atto di appello, non accompagnata dal loro deposito, non consente di superare il difetto di disponibilità documentale necessario alla rivalutazione della prova.
- La non contestazione non sostituisce il deposito dei documenti necessari a verificare la fondatezza dei motivi di gravame quando il primo giudice abbia deciso sulla base del loro contenuto.
- Non sussiste violazione del contraddittorio quando il giudice si limita a trarre conseguenze processuali dall'inerzia della parte nell'assicurare al giudice di appello gli atti documentali rilevanti, senza introdurre una questione nuova di fatto o di diritto.
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