Cassazione Penale, Sentenza n. 26883/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che sussiste il tentativo di furto aggravato continuato: l'allontanamento dell'imputato è stato determinato dalla resistenza dei sistemi di chiusura (fattore esterno/oggettivo) e non da una volontaria rinuncia a portare a termine il reato. È stata pertanto confermata la condanna di merito e la condanna alle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza perché sostiene che si è verificata una desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56, comma 3, c.p.: dopo aver tentato di forzare le serrature di tre esercizi commerciali e senza riuscirvi, si sarebbe allontanato spontaneamente interrompendo l'azione criminale per sua libera volontà.
Norme richiamate
art. 56, comma 3, cod. pen.
"se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso"
La Corte interpreta la norma nel senso che la desistenza volontaria richiede una volontaria iniziativa dell'agente che interrompa la condotta prima del completamento ed impedisca l'evento. Se l'interruzione è dovuta a cause indipendenti dalla determinazione dell'agente (es. resistenza dei serramenti), non si configura la desistenza volontaria ma il tentativo.
Massime di principio
- La desistenza volontaria richiede una rinuncia attiva, libera e volontaria dell'agente che impedisca il verificarsi dell'evento: non basta l'abbandono del fatto se dovuto a ostacoli esterni.
- Se l'interruzione dell'azione è causata dalla resistenza di mezzi materiali (serrature, bloccasterzo, ecc.) o altre circostanze esterne, l'ipotesi è di tentativo e non di desistenza volontaria.
- Per sostenere la desistenza volontaria è necessario dimostrare elementi probatori che indichino la scelta consapevole e autonoma dell'abbandono del proposito criminoso (comportamenti, dichiarazioni, modalità dell'allontanamento).
- La mera imperizia o incapacità tecnica dell'autore, se impedisce il compimento del reato, è normalmente considerata causa esterna che esclude la desistenza volontaria.
- In casi simili, la difesa dovrebbe documentare chiaramente atti di rinuncia o comunicazioni di abbandono del proposito criminoso per potersi avvalere della disciplina della desistenza.
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