Parere n. 1495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dall’Impresa Nanni & Figli s.n.c. di Nanni Arnaldo, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Maurizio Nanni contro il Comune di Foligno per l’annullamento: i) del certificato di collaudo tecnico amministrativo del 22 maggio 2024, reso nell’ambito del contratto d’appalto rep. n.70 del 22 giugno 2021, ad oggetto i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a rete e pavimentazioni; ii) della determinazione dirigenziale n.1134 del 14 giugno 2024 ad oggetto “Approvazione atti finali di contabilità e presa d’atto emissione collaudo tecnico amministrativo”; iii) della nota del Comune di Foligno prot.n.76120 del 13 settembre 2024; iv) della relazione del RUP sul conto finale; v) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale; vi) nonché, per il riconoscimento del diritto all’applicazione della revisione prezzi ai sensi dell’art.26 del decreto legge n.50 del 2022, con conseguente condanna del Comune di Foligno al pagamento della somma di euro 26.137,64, oltre interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione conferma integralmente la motivazione e la conclusione del precedente parere n. 01349 del 25 novembre 2025, che aveva ritenuto il ricorso inammissibile, e accoglie l’istanza di correzione degli errori materiali nei termini indicati nella motivazione. La correzione non incide sul contenuto decisorio sostanziale del precedente parere.
Istanza di correzione di errori materiali contenuti nel parere n. 01349 del 25 novembre 2025, relativo al ricorso straordinario per l’annullamento degli atti di collaudo e contabilità finale di un appalto e per il riconoscimento della revisione prezzi
Esito
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione di cinque errori materiali contenuti nel precedente parere n. 01349 del 25 novembre 2025, con il quale la Sezione aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso straordinario. Gli errori riguardavano: il nome del legale rappresentante dell’impresa ricorrente, indicato come “Armando” anziché “Arnaldo”; la data del contratto d’appalto, indicata come 22 giugno 2022 anziché 22 giugno 2021; la data della nota comunale, indicata come 16 settembre 2024 anziché 13 settembre 2024; la reiterazione dell’erronea indicazione del nome “Armando”; e l’indicazione della legge n. 164 del 2022, anziché della legge n. 91 del 2022, quale legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022.
Osservazioni
Correzione del nome dell’impresa e del legale rappresentante
Nel precedente parere il nominativo dell’impresa ricorrente o del relativo legale rappresentante era stato indicato erroneamente come “Armando” anziché “Arnaldo”; l’errore deve essere corretto.
Correzione della data del contratto d’appalto
La data del contratto d’appalto deve essere corretta da 22 giugno 2022 a 22 giugno 2021.
Correzione della data della nota comunale
La data della nota del Comune di Foligno deve essere corretta da 16 settembre 2024 a 13 settembre 2024.
Correzione della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022
Il riferimento alla legge n. 164 del 2022 deve essere sostituito con il corretto riferimento alla legge n. 91 del 2022.
Norme richiamate
art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022
La disposizione era richiamata nel ricorso quale fondamento della pretesa all’applicazione della revisione prezzi; il presente parere non esamina nuovamente nel merito tale pretesa.
legge n. 91 del 2022
È indicata come corretta legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, in luogo dell’erroneo riferimento alla legge n. 164 del 2022.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale può essere disposta quando l’inesattezza riguarda dati identificativi o riferimenti obiettivamente errati e non deriva da una difformità rispetto al contenuto sostanziale del ricorso.
- La correzione di errori materiali non comporta la rinnovazione dell’esame dell’affare né modifica la motivazione e la conclusione sostanziale del precedente parere.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la correzione può riguardare anche dati relativi alle parti, alle date degli atti e ai riferimenti normativi, purché l’intervento sia meramente rettificativo.
Correzione di errori materiali nel parere su un ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina l’istanza ministeriale di correzione di errori materiali contenuti nel precedente parere n. 01349 del 25 novembre 2025, relativo al ricorso straordinario proposto da un’impresa privata contro il Comune di Foligno. Il ricorso riguardava atti di collaudo e contabilità finale relativi a un appalto di lavori di urbanizzazione, nonché la richiesta di applicazione della revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022.
Contenuto del precedente parere
Con il parere n. 01349 del 25 novembre 2025, reso nell’adunanza del 16 ottobre 2025, la Sezione aveva concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Il presente parere non riesamina le ragioni dell’inammissibilità e conferma integralmente la motivazione e la conclusione già espresse.
Errori materiali segnalati
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la rettifica di cinque inesattezze materiali:
- il nome del legale rappresentante dell’impresa, indicato come “Armando” anziché “Arnaldo”;
- la data del contratto d’appalto, riportata come 22 giugno 2022 anziché 22 giugno 2021;
- la data della nota del Comune di Foligno, indicata come 16 settembre 2024 anziché 13 settembre 2024;
- la reiterazione dell’erronea indicazione del nome “Armando”;
- il riferimento alla legge n. 164 del 2022 quale legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, in luogo della legge n. 91 del 2022.
Il Ministero ha precisato che gli errori non derivavano da una difformità rispetto al contenuto del ricorso.
Valutazione della Sezione
La Sezione ritiene fondata l’istanza e dispone la correzione degli errori materiali indicati. La rettifica ha natura meramente formale e non incide sulla decisione sostanziale già adottata: resta confermata l’inammissibilità del ricorso straordinario, così come motivata nel precedente parere.
Conclusione
Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di correzione nei sensi indicati in motivazione.
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