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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23634/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce nel fallimento di una società, nell'ambito del secondo progetto di ripartizione parziale in favore dei creditori chirografari predisposto dal curatore. Un istituto di credito aveva proposto reclamo ex art. 36, comma 3, l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto il reclamo ex art. 36 l.fall. contro tale progetto di riparto. Il Tribunale di Roma rigettava il reclamo ex art. 26 l.fall. L'istituto proponeva quindi ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. articolando due motivi: (i) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché del principio di buona fede, sostenendo che in sede di riparto dovesse rilevare il credito già riconosciuto nel giudizio di opposizione allo stato passivo pendente, con interpretazione estensiva dell'art. 113 l.fall.; (ii) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del principio dispositivo. Il fallimento resisteva con controricorso, eccependo in rito la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del fallimento e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha rilevato che il provvedimento del Tribunale era stato emesso e comunicato il 19 aprile 2017, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 17 novembre 2017. Ha ribadito che, per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti resi in sede di reclamo fallimentare contro atti del giudice delegato, il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento eseguita dalla cancelleria o comunque da una forma equipollente che consenta di accertare con certezza la conoscenza dell'atto; inoltre, tale termine non è soggetto a sospensione feriale. L'assorbimento della questione di tardività ha reso superfluo l'esame dei motivi di merito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    richiamato come base del reclamo al tribunale avverso i provvedimenti del giudice delegato nel fallimento.

  • art. 36, comma 3, l.fall.

    richiamato come rimedio contro il provvedimento del giudice delegato sul reclamo relativo al progetto di riparto.

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti del tribunale fallimentare in sede di reclamo.

  • artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c.

    la comunicazione della cancelleria, o una forma equipollente certa, fa decorrere il termine per impugnare.

  • art. 3, legge n. 742 del 1969

    la sospensione feriale dei termini non si applica al termine per il ricorso in questa materia.

  • art. 92 ordinamento giudiziario

    richiamato in relazione alla non operatività della sospensione feriale.

  • art. 36-bis l.fall.

    indicata come norma che esclude la sospensione feriale dei termini previsti dagli artt. 26 e 36 l.fall. in tutto il procedimento, anche in cassazione.

  • artt. 615 e 617 c.p.c.

    richiamati in via analogica per descrivere la funzione del reclamo sul piano di riparto nel procedimento concorsuale.

  • art. 1175 c.c.

    dedotto nel primo motivo di ricorso insieme al principio di buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    dedotto nel primo motivo di ricorso insieme al principio di buona fede.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto nei motivi di ricorso per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione del materiale istruttorio e al principio dispositivo.

  • art. 113 l.fall.

    invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva idonea a far rilevare il credito già riconosciuto nel riparto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti del tribunale fallimentare emessi in sede di reclamo contro atti del giudice delegato deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, effettuata dalla cancelleria o comunque in modo certo e conoscibile dal destinatario.
  • In tale materia il termine di impugnazione non è soggetto a sospensione feriale, poiché la disciplina fallimentare esclude la sospensione per i termini dei reclami e dei rimedi conseguenti nel corso dell'intero procedimento, compresa la fase di legittimità.
  • Quando il ricorso è notificato oltre il termine perentorio di impugnazione, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito, con conseguente condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
  • Nel procedimento concorsuale, il reclamo contro il progetto di riparto svolge una funzione analoga alle opposizioni esecutive nel processo esecutivo individuale, con effetti anche sul regime dei termini di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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