Cassazione Civile, Ordinanza n. 19451/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione avverso un’intimazione di pagamento fondata su avvisi di addebito per crediti previdenziali. Il giudice di merito ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi e ha dichiarato la nullità dell’intimazione perché gli avvisi di addebito presupposti non risultavano notificati; inoltre ha ritenuto tardiva la costituzione degli enti convenuti, escludendo la considerazione dei documenti prodotti e ogni integrazione officiosa. L’ente previdenziale ricorrente ha censurato tale decisione con un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 618 bis, 415 e 416 c.p.c., sostenendo che il termine per la costituzione e per il deposito dei documenti doveva essere calcolato con riferimento all’udienza fissata per la discussione del merito, non alla prima udienza, meramente preliminare, destinata alla trattazione dell’istanza di sospensione; perciò la dichiarazione di decadenza sarebbe illegittima. In fatto, l’ente deduceva di essersi costituito tempestivamente con memoria depositata prima dell’udienza di merito, producendo la prova della notifica dell’avviso di addebito precedentemente all’intimazione impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel rito applicabile, la costituzione del convenuto e il deposito dei documenti devono avvenire nel termine previsto dagli artt. 415 e 416 c.p.c. con riferimento all’udienza di discussione del merito, cioè quella fissata ex art. 420 c.p.c. per la comparizione delle parti e la definizione del thema decidendum. Non assume rilievo, invece, un’eventuale udienza precedente e ravvicinata fissata solo per decidere sull’istanza di sospensione dell’atto opposto. Poiché il giudice di merito aveva computato la tempestività rispetto alla sola udienza preliminare, è incorso nell’errore denunciato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale/processuale.
art. 618 bis c.p.c.
Richiamato per individuare il rito applicabile all’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento in materia esecutiva/previdenziale.
art. 415 c.p.c.
Il termine di costituzione del convenuto deve essere coordinato con l’udienza di discussione del merito.
art. 416 c.p.c.
La memoria difensiva e il deposito dei documenti devono avvenire almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione del merito, a pena di decadenza.
art. 420 c.p.c.
L’udienza rilevante per il computo dei termini decadenziali è quella fissata per la comparizione delle parti e la trattazione del merito.
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo per la disciplina del deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il termine per la costituzione del convenuto e per il deposito dei documenti va riferito all’udienza di discussione del merito, non a un’eventuale udienza preliminare fissata per incidenti processuali o per la sola sospensione del provvedimento impugnato.
- La decadenza dai mezzi istruttori e dai documenti prodotti non può essere dichiarata prendendo come riferimento un’udienza diversa da quella che definisce il thema decidendum.
- In presenza di una duplice scansione delle udienze, la prima destinata alla sospensione dell’atto e la seconda al merito, il regime degli artt. 415 e 416 c.p.c. si collega esclusivamente alla seconda.
- L’errore nella individuazione dell’udienza rilevante per il decorso dei termini di costituzione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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