Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11243/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

I professionisti avevano convenuto in giudizio il Comune chiedendo il pagamento del corrispettivo per prestazioni professionali consistenti in studi geologici e geotecnici. Il tribunale aveva respinto la domanda principale ritenendo l’incarico privo di copertura finanziaria e aveva rigettato anche la domanda subordinata di indebito arricchimento, affermando che spettava agli attori provare la diminuzione patrimoniale e che, in difetto, non era possibile la liquidazione equitativa. In appello la domanda era stata ancora respinta: la corte territoriale aveva richiamato un giudicato esterno sulla mancanza di copertura finanziaria e aveva ritenuto non indicati parametri utili per desumere il mancato guadagno o la perdita economica subita. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione degli artt. 2041 e 1226 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte di merito non aveva esaminato la domanda così come formulata, poiché gli attori avevano chiesto la liquidazione equitativa assumendo come parametro la parcella vidimata prodotta in atti e valorizzata anche dal consulente tecnico d’ufficio; si deduceva inoltre che, secondo la giurisprudenza consolidata, nell’indennizzo ex art. 2041 c.c. la liquidazione equitativa può tener conto non solo di costi ed esborsi ma anche del sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche del professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse ammissibile e sufficientemente specifico, escludendo un approccio eccessivamente formalistico all’autosufficienza del ricorso. Nel merito ha affermato che, in tema di indebito arricchimento verso la pubblica amministrazione, la prestazione professionale non retribuita integra un depauperamento risarcibile/indennizzabile e un correlativo arricchimento o risparmio di spesa dell’ente; la liquidazione può essere effettuata equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c. anche sulla base di una parcella professionale vidimata e di una consulenza tecnica, purché come parametro utile e non come automatica corrispondenza al compenso contrattuale. Ha quindi censurato la corte territoriale per avere escluso apoditticamente l’esistenza di elementi idonei a quantificare la diminuzione patrimoniale e per aver confuso l’onorario contrattuale con l’indennizzo da indebito arricchimento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione generale di arricchimento consente di liquidare l’indennizzo nei limiti del minor importo tra depauperamento e arricchimento; la prestazione professionale non pagata in favore di un ente pubblico può fondare l’indennizzo.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è doverosa quando l’esistenza del pregiudizio è accertata ma la sua esatta quantificazione è difficile o impossibile; i parametri offerti dalla parte possono essere utilizzati come criteri di stima.

  • art. 2056 c.c.

    Le regole sulla valutazione equitativa del danno si applicano anche nella determinazione dell’indennizzo da arricchimento senza causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve esaminare la domanda e i criteri di liquidazione effettivamente allegati dalle parti, senza omettere il vaglio dei parametri indicati.

  • art. 366 c.p.c.

    L’autosufficienza del ricorso per cassazione non va intesa in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente indicare con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo.

  • art. 2233 c.c.

    L’onorario professionale non coincide automaticamente con il danno o con l’indennizzo da indebito arricchimento; può però essere usato come parametro di riferimento nella valutazione equitativa.

Massime di principio

  • Nell’azione di arricchimento senza causa proposta da un professionista verso la pubblica amministrazione, l’indennizzo va commisurato al minore importo tra l’impoverimento del prestatore e il vantaggio conseguito dall’ente, comprendendo anche il sacrificio di tempo ed energie lavorative del professionista.
  • Se il pregiudizio è certo ma la sua quantificazione precisa è difficile, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa e non può arrestarsi a un "non liquet" per sola mancanza di una prova aritmetica del quantum.
  • La parcella professionale vidimata e una consulenza tecnica che la valorizzi possono costituire elementi probatori e parametri utili per la stima equitativa, senza trasformarsi automaticamente nel compenso dovuto come se il rapporto fosse contrattualmente valido.
  • L’inidoneità o incompletezza dei parametri offerti dalla parte non esonera il giudice dal dovere di liquidare equitativamente il pregiudizio già accertato, purché siano disponibili elementi idonei a sorreggere una valutazione ragionevole.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non richiede la trascrizione integrale degli atti richiamati quando il contenuto rilevante sia specificamente indicato nel ricorso e la loro presenza negli atti di causa sia puntualmente segnalata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.