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Sentenza

Sentenza n. 8744/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202303127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti e connessi del meccanismo di payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Sardegna che le attribuiva la quota di partecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, le linee guida ministeriali, la circolare operativa, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni. Sono state dedotte, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al TFUE e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU; incompatibilità della disciplina con le direttive europee in materia di appalti; violazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 da parte degli atti attuativi; carenza di potere, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei conteggi, illogicità, irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e della buona fede; illegittimità delle linee guida e degli accordi interistituzionali; nonché violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il Tribunale non ha esaminato nel merito le censure, prendendo atto che la ricorrente aveva aderito al meccanismo transattivo e di definizione delle controversie sul payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e aveva versato alla Regione Sardegna il 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. Sebbene non risultassero ancora perfezionati gli adempimenti comunicativi regionali necessari, secondo il tenore della nuova disciplina, per dichiarare la cessazione della materia del contendere, il pagamento ridotto aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il bene della vita conseguito dalla ricorrente, ossia la definizione dell’obbligazione mediante pagamento in misura ridotta, era diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell’eliminazione degli atti impugnati dall’ordinamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto quanto alle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e il meccanismo di ripiano mediante compartecipazione delle aziende private; la legittimità della disciplina non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    la cessazione della materia del contendere

    Prevede un meccanismo di definizione delle controversie sul payback mediante pagamento ridotto; la cessazione della materia del contendere presuppone, secondo il tenore letterale richiamato dal giudice, la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato quale fonte degli obblighi di pagamento assolti dalla ricorrente mediante il versamento della quota ridotta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • L’adesione del ricorrente a un meccanismo normativo sopravvenuto di definizione della controversia, accompagnata dal pagamento dell’importo ridotto previsto dalla disciplina, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento quando il bene della vita conseguito è diverso dall’eliminazione degli atti impugnati.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta può essere subordinata al compimento di specifici adempimenti comunicativi da parte dell’amministrazione; in mancanza di tali adempimenti, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse qualora sia documentalmente provato il conseguimento, da parte del ricorrente, dell’utilità sostanziale perseguita attraverso la definizione della controversia.
  • Quando il ricorrente ottiene, mediante un pagamento ridotto previsto da una normativa sopravvenuta, la definizione dell’obbligazione contestata, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulle censure di legittimità degli atti presupposti e applicativi, anche se tali atti non sono stati formalmente rimossi dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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