Sentenza del 24/04/2015 n. 8370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La NSC s.r.l. aveva chiesto il rimborso di Euro 25.593,38, oltre interessi, versati al concessionario della riscossione ESATRI per definire mediante condono, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289/2002, due cartelle IVA relative al 1997. Dopo il pagamento, le cartelle erano state sgravate in autotutela. La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che il pagamento e l'istanza di rimborso riguardavano esclusivamente il concessionario della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR si fosse pronunciata, seppure erroneamente, sulla legittimazione passiva dell'Agenzia. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo insufficiente e che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, la controversia relativa al silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso doveva essere proposta nei confronti del concessionario della riscossione, autore della condotta contestata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, che dovrà esaminare preliminarmente la legittimazione passiva dell'Agenzia e l'ammissibilità del ricorso, oltre alle questioni di merito e al possibile contrasto dell'art. 12 della legge n. 289/2002 con il diritto comunitario. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 43 della legge fallimentare, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006
l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo
La disposizione non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, perché il processo davanti alla Corte è governato dall'impulso d'ufficio e non dalle ordinarie cause di interruzione.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette completamente di decidere su una domanda o eccezione. Non sussiste quando la questione è stata esaminata, anche se risolta in modo errato.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia deve essere denunciato ai sensi del n. 4, mentre l'insufficiente o errata motivazione su una questione esaminata attiene al n. 5, nei limiti applicabili.
Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992
il concessionario del servizio di riscossione che (...) non ha emanato l'atto richiesto
Il concessionario è parte necessaria quando la controversia riguarda vizi propri degli atti della riscossione o l'omessa adozione dell'atto richiesto, compreso il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso a esso rivolta. In tali casi il ricorso proposto soltanto contro l'ente impositore è inammissibile.
Art. 12 della legge n. 289/2002
La norma disciplinava la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Il giudice del rinvio dovrà considerare anche il possibile contrasto della disposizione con il diritto comunitario, già evidenziato dalla Cassazione a Sezioni Unite.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 e artt. 101 e 102 c.p.c.
Le questioni relative al litisconsorzio tra ente impositore e concessionario sono state dichiarate assorbite e dovranno essere eventualmente valutate dal giudice del rinvio.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari occorre individuare il soggetto responsabile dell'atto contestato: se il vizio riguarda direttamente la riscossione o il mancato riscontro a un'istanza rivolta al concessionario, il ricorso deve essere proposto contro il concessionario stesso.
- L'ente impositore non è automaticamente legittimato passivo per ogni controversia relativa a cartelle, pagamenti o rimborsi: la legittimazione dipende dalla concreta imputabilità della condotta contestata.
- Il giudice deve motivare specificamente la legittimazione passiva, indicando gli atti o documenti da cui risulta che la domanda di rimborso sia stata presentata al soggetto convenuto.
- La presentazione del ricorso contro il soggetto errato può comportare l'inammissibilità della domanda; il giudice non può necessariamente sanare l'errore tramite successiva integrazione del contraddittorio.
- Quando la Cassazione cassa con rinvio per una questione preliminare di legittimazione o ammissibilità, il giudice di rinvio deve esaminarla prima di affrontare il merito del diritto al rimborso.
- Il riconoscimento del diritto sostanziale al rimborso non supera il problema processuale della corretta individuazione del resistente: prima va verificato chi abbia ricevuto il pagamento o omesso di adottare l'atto richiesto.
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