Sentenza n. 401/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 1691/2024 del 26 marzo 2024, pubblicata il 27 marzo 2024, emessa dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della carta elettronica per la formazione docente e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1691/2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00, oltre accessori, nonché il diritto alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, protrattosi anche dopo la trasmissione degli estremi necessari per il pagamento. Il TAR ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, rilevando che il termine era decorso quando il ricorso è stato proposto e che la notifica della decisione all'Amministrazione era avvenuta il 2 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Catania era passata in giudicato e che il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia, neppure quanto al pagamento delle spese di lite. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale della sentenza passata in giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Indicato nella sentenza del giudice ordinario, richiamata nel giudizio di ottemperanza, quale parametro per gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.
art. 22 l. n. 724/1994
Richiamato dalla sentenza portata in esecuzione quale disposizione applicabile agli accessori dovuti.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato.
- L'omesso pagamento di una somma riconosciuta da una sentenza passata in giudicato integra inadempimento rilevante ai fini dell'ottemperanza anche con riguardo alle spese di lite liquidate nella stessa pronuncia.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva e consentendogli di delegare l'attività a un funzionario dotato della necessaria professionalità.
- La regola secondo cui il commissario ad acta, dirigente dell'amministrazione resistente, non percepisce un ulteriore compenso perché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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