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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 223/2024 emessa dal Tribunale di Ravenna pubblicata in data 25/06/2024.

Giustizia amministrativa202501540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 223/2024. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 ottobre 2025, ed era stata notificata al Ministero della Giustizia ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie a dare integrale esecuzione al giudicato, comprendendo gli interessi legali e le spese legali liquidati dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso in ragione della sussistenza di un giudicato civile, della sua notificazione al Ministero dopo il passaggio in giudicato e della perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ravenna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, comprendendo la corresponsione degli interessi legali e delle spese legali liquidati dal giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale del bilancio e contabilità del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni per l'esecuzione sostitutiva su istanza della parte ricorrente. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari al pagamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza civile è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio previsto, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine determinato, includendo le somme accessorie e le spese liquidate nella sentenza da eseguire, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, operativo su istanza della parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche contabili e finanziari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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