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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione n. 306 del 13.03.2017 del Comune di Cassino, del presupposto parere paesistico negativo della Soprintendenza e della relazione tecnica illustrativa.

Giustizia amministrativa201700275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza e conseguente diniego comunale di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di tutela)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere paesaggistico negativo reso dalla Soprintendenza nell’ambito di un’istanza di condono edilizio presentata nel 1995 ai sensi della legge n. 724/1994, nonché il conseguente diniego del Comune. Ha dedotto: l’incompetenza della Soprintendenza a pronunciarsi sulla violazione della fascia di tutela idraulica di dieci metri dagli argini del fiume Gari, prevista dall’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904; la violazione dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, per avere il Comune attribuito efficacia vincolante a un parere ritenuto tardivo rispetto al termine di quarantacinque giorni; la natura sopravvenuta del vincolo paesaggistico, asseritamente imposto soltanto con la l.r. n. 24/1998; la compatibilità delle opere con l’art. 18 delle N.T.A. del P.T.P., in quanto manufatti strettamente funzionali all’attività agricola di pescicoltura e trasformazione dei prodotti; il difetto di istruttoria, poiché la valutazione sarebbe stata effettuata in modo astratto e cartolare, senza sopralluogo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo vincolati i provvedimenti impugnati. Ha escluso i primi due motivi rilevando che, nella procedura di condono, l’art. 32 della legge n. 47/1985 subordina il rilascio della sanatoria per opere ricadenti su immobili vincolati al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Trattandosi di vincolo paesaggistico, tale autorità è la Soprintendenza, competente a pronunciarsi anche sulla tutela della fascia relativa ai corsi d’acqua, il cui interesse paesaggistico è riconosciuto dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. Il termine applicabile non è quello di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, bensì quello di centottanta giorni previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985; decorso tale termine, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Quanto agli ulteriori motivi, il TAR ha affermato che il vincolo paesaggistico di tutela dei corsi d’acqua pubblici risale al d.l. n. 312/1985, convertito dalla legge n. 431/1985, e quindi era preesistente alle opere. Ne consegue l’applicazione dell’art. 33, comma 1, lett. a), della legge n. 47/1985, che rende ostativo alla sanatoria il vincolo paesaggistico di inedificabilità preesistente all’intervento. La funzionalità agricola delle opere e la contestazione del difetto di sopralluogo non superano tale preclusione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto

    Nelle procedure di condono edilizio, il rilascio della sanatoria per opere ricadenti in area vincolata presuppone il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela; per il parere paesaggistico il termine rilevante è di centottanta giorni, non quello di quarantacinque giorni previsto per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica.

  • art. 33, comma 1, lett. a), l. 47/1985

    Il vincolo paesaggistico di inedificabilità preesistente alla realizzazione dell’abuso impedisce il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    I corsi d’acqua pubblici e le relative fasce sono assoggettati a tutela paesaggistica; la Soprintendenza è competente a valutarne la salvaguardia nel procedimento di condono.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    Il termine di quarantacinque giorni riguarda il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica e non si applica, secondo la decisione, al parere paesaggistico richiesto nell’ambito del condono edilizio disciplinato dall’art. 32 della legge n. 47/1985.

  • art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio 1904, n. 523

    La fascia di rispetto idraulica dagli argini è stata considerata nel caso concreto quale profilo collegato alla tutela del corso d’acqua, senza escludere la competenza della Soprintendenza quanto alla tutela paesaggistica.

  • d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla l. 8 agosto 1985, n. 431

    Il vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua pubblici, rilevante ai fini dell’ostatività della sanatoria, risale all’entrata in vigore di tale normativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio della sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; per tale parere trova applicazione il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985, non il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004 per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica.
  • La Soprintendenza è competente a esprimersi sulla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua pubblici e delle relative fasce, anche quando la valutazione interferisce con profili di tutela della fascia di rispetto idraulica.
  • Il vincolo paesaggistico di tutela dei corsi d’acqua pubblici introdotto dal d.l. n. 312/1985, convertito dalla legge n. 431/1985, è preesistente alle opere realizzate dopo la sua entrata in vigore; pertanto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. a), della legge n. 47/1985, esso impedisce il rilascio della sanatoria edilizia.
  • La preesistenza di un vincolo paesaggistico di inedificabilità ostativo alla sanatoria rende recessive le deduzioni relative alla funzionalità agricola delle opere e alla necessità di ulteriori accertamenti sullo stato dei luoghi, quando tali deduzioni non possono superare la preclusione legale alla regolarizzazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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