Sentenza del 10/04/2017 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Legge 388/2000 - Beneficiofiscale - Detassazione - Dichiarazione integrativa - Esercizio tardivodell'opzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta: l'esercizio tardivo dell'opzione mediante dichiarazione integrativa non consente di ottenere il beneficio, poiché l'opzione deve essere manifestata secondo le modalità e nei termini previsti dalla disciplina fiscale. La dichiarazione, per la parte relativa all'opzione, non è considerata una mera dichiarazione di scienza liberamente emendabile, ma una manifestazione negoziale di volontà.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di ottenere il beneficio fiscale della detassazione previsto dalla legge n. 388/2000 attraverso una dichiarazione integrativa presentata tardivamente. Il principio affermato è che, quando la legge subordina il beneficio all'esercizio di un'opzione o di una manifestazione di volontà da esprimere nella dichiarazione fiscale, quella specifica parte della dichiarazione assume valore negoziale. Di conseguenza, l'opzione dichiarata è irretrattabile e non può essere modificata successivamente, neppure per correggere un errore, salvo che il contribuente dimostri che l'errore era riconoscibile o comunque conosciuto dall'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
La legge prevedeva un beneficio fiscale subordinato all'esercizio di un'opzione attraverso la dichiarazione. Tale opzione doveva essere esercitata nelle forme e nei termini stabiliti dalla normativa e non poteva essere validamente introdotta per la prima volta in modo tardivo mediante dichiarazione integrativa.
Principio della natura negoziale dell'opzione fiscale
Quando una norma collega un beneficio fiscale a una specifica manifestazione di volontà del contribuente, la dichiarazione assume valore negoziale limitatamente a tale scelta. L'opzione diviene quindi irretrattabile e non emendabile, salvo l'errore conosciuto dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Le opzioni fiscali che condizionano l'accesso a un'agevolazione devono essere esercitate nel modello dichiarativo e nei termini previsti dalla legge; la presentazione tardiva o l'inserimento per la prima volta in una dichiarazione integrativa può non essere sufficiente.
- Occorre distinguere tra errori materiali o dichiarazioni di dati, normalmente correggibili, e manifestazioni negoziali di volontà, che una volta effettuate possono essere irretrattabili.
- La dichiarazione integrativa non consente automaticamente di introdurre ex novo un'opzione fiscale omessa nella dichiarazione originaria: la possibilità dipende dalla disciplina specifica dell'agevolazione e dai termini applicabili.
- La correzione di un'opzione già esercitata può essere ammessa solo in circostanze eccezionali, tra cui la prova che l'errore fosse conosciuto o riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria.
- Prima di rinunciare o optare per un beneficio fiscale è necessario verificare attentamente termini, modalità e natura dell'adempimento, perché alcune scelte producono effetti vincolanti e non possono essere modificate successivamente.
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