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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28218/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento garantito da pegno e destinato al compimento di operazioni di investimento. La Corte d'appello di Roma aveva accolto solo parzialmente l'appello principale dei clienti bancari, condannando la banca al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, e aveva respinto l'appello incidentale dell'istituto di credito. In cassazione i clienti hanno proposto ricorso principale deducendo omessa pronuncia e nullità del procedimento ex art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse emesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto. La banca ha proposto ricorso incidentale denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 1988 e 2697 c.c., 21 t.u.f., 28 e 29 delib. Consob n. 11522/1998, nonché illogicità della motivazione, sostanzialmente contestando l'effettiva sussistenza degli ordini di investimento e il relativo accertamento di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinta l'impugnazione proposta con il ricorso principale, poiché non era stata presentata istanza di decisione ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., trattandola quindi come rinunciata. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca, ritenendo il motivo confuso e cumulativo in modo da rendere difficoltosa l'individuazione delle censure, e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione di merito sulla sussistenza degli ordini di investimento, questione sottratta al sindacato di legittimità. Ha compensato le spese di legittimità e ha condannato la ricorrente incidentale al pagamento di euro 2.500 in favore della parte controricorrente e di euro 2.500 alla Cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancata istanza di decisione dopo la proposta del consigliere determina la rinuncia all'impugnazione e l'estinzione del relativo giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro dell'omessa pronuncia, ma il ricorso principale non è stato coltivato e quindi non è stato esaminato nel merito.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare una pretesa falsa applicazione delle regole sulla valutazione delle prove e della non contestazione.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte ricorda che l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni di parte, al fine di stabilire se integrino ricognizione di debito, è riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nel ricorso incidentale.

  • art. 21 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998)

    Invocato quale parametro degli obblighi dell'intermediario nella materia degli investimenti finanziari.

  • artt. 28 e 29 delib. Consob n. 11522/1998

    Richiamati dal ricorrente incidentale in tema di regole di condotta dell'intermediario finanziario.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati può operare la responsabilità aggravata per abuso del processo.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di statuizioni nei confronti della parte che ha chiesto la decisione, nel contesto del procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'impugnazione non coltivata a seguito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. deve essere considerata rinunciata, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente ad essa.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo confuso più autonome censure senza consentire l'immediata individuazione delle questioni devolute.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sui fatti, come la sussistenza di ordini di investimento o il significato delle dichiarazioni della parte, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • La censura di motivazione è scrutinabile in cassazione solo quando si traduca in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, desumibile dal testo della sentenza impugnata.
  • La non contestazione e il valore probatorio delle allegazioni avversarie costituiscono apprezzamenti rimessi al giudice del merito.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la scelta di insistere nella richiesta di decisione può giustificare la condanna per responsabilità aggravata e gli ulteriori oneri economici previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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