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Sentenza

Sentenza n. 10751/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 novembre 2025; - di tutti gli atti del procedimento di riesame in autotutela avviato dal GAL con comunicazione del 16 dicembre 2025 a firma del RUP; - della delibera del CdA del GAL del 14 gennaio 2026, con la quale lo stesso organo provvedeva all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, degli avvisi pubblici n. 2/2025 (Responsabile Amministrativo e Finanziario) (Doc. 4) e n. 3/2025 (Direttore Tecnico) e di tutti gli atti connessi alle stesse procedure; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato.

Giustizia amministrativa202602195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di annullamento in autotutela degli avvisi pubblici n. 2/2025 e n. 3/2025 e degli atti delle relative procedure selettive

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale dell’Assemblea dei soci, gli atti del procedimento di riesame in autotutela e la delibera del Consiglio di amministrazione del GAL del 14 gennaio 2026, con la quale erano state annullate in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la procedura per la selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario e quella per il Direttore Tecnico. La procedura relativa al Responsabile Amministrativo e Finanziario aveva visto il ricorrente collocato al primo posto con 97 punti, mentre un altro candidato era risultato secondo con 86 punti e aveva proposto un autonomo ricorso contro la graduatoria provvisoria. A seguito della notifica di tale ricorso, il GAL aveva avviato il riesame e annullato l’intera procedura, anziché approvare la graduatoria definitiva. Il ricorso è stato notificato soltanto al GAL e non al secondo classificato, nominativamente individuato nella delibera impugnata e titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’annullamento, funzionale alla ripetizione della selezione. Il GAL ha quindi eccepito l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il controinteressato, costituitosi soltanto in esecuzione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio, ha sostenuto che tale costituzione non potesse sanare la tardività originaria della notifica, essendo ormai decorso il termine di sessanta giorni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica al controinteressato. Il secondo classificato doveva essere considerato controinteressato perché era nominativamente individuabile nella delibera impugnata e vantava un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’annullamento della procedura, dal quale traeva vantaggio in vista della ripetizione della selezione. Tale interesse risultava inoltre dal collegamento inscindibile tra il giudizio promosso dal secondo classificato contro la graduatoria e il successivo giudizio promosso dal primo classificato contro l’annullamento in autotutela: le rispettive posizioni erano speculari e il primo classificato era stato controinteressato nel precedente giudizio. La costituzione del controinteressato, avvenuta soltanto a seguito dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio, non ha sanato il difetto originario di notifica, anche perché il precedente giudizio da lui promosso era stato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione delle concrete modalità della vicenda e della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il ricorso deve essere notificato alle amministrazioni intimate e, ove esistano, ai controinteressati individuati nell’atto impugnato o comunque facilmente individuabili sulla base di esso.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] inammissibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta inammissibilità del ricorso consente la decisione mediante sentenza in forma semplificata con motivazione sintetica.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È la base normativa richiamata dall’amministrazione per l’annullamento d’ufficio delle procedure selettive; la legittimità sostanziale dell’autotutela non è stata esaminata per la definizione in rito del giudizio.

Massime di principio

  • È controinteressato nel giudizio di annullamento colui che, oltre a essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o agevolmente individuabile sulla base di esso, è titolare di un interesse qualificato e attuale alla conservazione dell’atto, speculare rispetto all’interesse del ricorrente alla sua rimozione.
  • In una controversia relativa all’annullamento in autotutela di una procedura selettiva, il candidato che abbia promosso il precedente giudizio contro la graduatoria e che tragga vantaggio dalla ripetizione della procedura è controinteressato rispetto all’impugnazione dell’atto di autotutela.
  • La costituzione del controinteressato dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso, avvenuta soltanto in esecuzione di un’ordinanza di integrazione del contraddittorio, non sana l’omessa notificazione originaria quando il termine decadenziale sia ormai decorso.
  • Il collegamento inscindibile tra le posizioni processuali di soggetti coinvolti in giudizi separati può confermare la qualità di controinteressato e imporre la notificazione del ricorso anche se il precedente giudizio è stato successivamente estinto.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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