Sentenza n. 155/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3981/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3981/2024. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto del docente a ottenere la carta docente nella misura di euro 500,00 per ciascuna delle annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, fino al 30 giugno, e 2021/2022, fino al 31 agosto, condannando il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.000,00. L'amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nonostante il suo passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura indicata; ogni ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione e di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurare l'adempimento dell'obbligo amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari consente, unitamente agli altri presupposti, la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione obbligata, prevista per le condanne derivanti dalla legge Pinto, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie oggetto di ottemperanza.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese nel processo amministrativo secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato quale criterio per porre le spese di giudizio a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine assegnato e a nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza svolge un munus giudiziario intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione obbligata, l'incarico può essere conferito senza compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali, debitamente compilato e firmato digitalmente.
- Il ritardo nell'esecuzione del giudicato e della sentenza di ottemperanza può determinare responsabilità amministrativa a carico dei soggetti competenti.
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