Cassazione Penale, Sentenza n. 40306/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto sul veicolo IVECO ceduto dalla Smart Ponteggi s.r.l. alla G.P.C. Costruzioni Generali s.r.l. (società di cui la ricorrente era formalmente amministratore unico). La ricorrente, tramite difensore, deduceva: (1) assenza di fumus commissi delicti con specifico riferimento all'autocarro IVECO, avendo dimostrato la congruità del prezzo di cessione (pari a quasi il doppio del prezzo originario pagato dalla Smart Ponteggi); (2) carenza di motivazione del Tribunale sul profilo della presunta continuità aziendale fra Smart Ponteggi e G.P.C. (diverso oggetto sociale, limitata sovrapposizione clientela, sede diversa, ruolo formale del padre come procacciatore con contratto); (3) carenza di motivazione sul periculum in mora, specie rispetto a un bene necessario per l'attività aziendale; inoltre si censurava che il nuovo sequestro si fondava su presunti “nuovi elementi” (intercettazioni) non adeguatamente valutati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Lucca per nuovo giudizio limitato al sequestro relativo all'autocarro Fiat Iveco targato BG965FD. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha dato motivazione specifica e adeguata circa la natura distrattiva della cessione dell'IVECO, né ha confrontato in modo puntuale le deduzioni difensive (in particolare la prova della congruità del prezzo), configurando così una motivazione apparente o del tutto carente su punto potenzialmente decisivo. In mancanza di idonea argomentazione, la decisione di mantenere il sequestro non è stata ritenuta legittima e si è disposto il riesame con obbligo di motivare la valutazione sulla distrazione.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 14/2019, art. 322 comma 1 lett. A) e art. 329 comma 1
Norme richiamate come riferimento normativo del reato contestato (bancarotta fraudolenta distrattiva); la contestazione penale verte sulla presunta distrazione di beni aziendali nel quadro della crisi/liquidazione societaria.
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla verifica del fumus commissi delicti e ai presupposti del sequestro preventivo: il ricorso denunciava carenza di sufficiente motivazione su tale elemento per l'autocarro IVECO.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per il rispetto dei limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti per la motivazione.
art. 111 sesto comma Cost. e art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Principi invocati in tema di nullità del provvedimento per radicale mancanza di motivazione: l'apparato argomentativo costituisce elemento essenziale del provvedimento giudiziale.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U, n. 25932/2008; Sez. 5, n. 43068/2009; Sez. 6, n. 33705/2016; Sez. 3, n. 58008/2018)
Massime utilizzate per definire i limiti del sindacato in cassazione sulle misure reali: è ammessa l'impugnazione per violazione di legge e per motivazione del provvedimento totalmente mancante o apparente; il giudice del riesame deve confrontarsi con gli elementi difensivi potenzialmente decisivi.
Massime di principio
- Quando il sequestro preventivo riguarda un bene specifico, il giudice del riesame deve motivare in modo specifico e dettagliato anche in relazione alle deduzioni difensive su quel bene (es. congruità del prezzo di cessione); l'omissione può comportare annullamento in cassazione.
- La valutazione del fumus commissi delicti richiede il confronto puntuale sia degli elementi offerti dall'accusa sia delle confutazioni e delle prove prodotte dalla difesa; elementi difensivi potenzialmente decisivi non possono essere ignorati.
- La sussistenza del periculum in mora (pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato) deve essere adeguatamente argomentata dal giudice, soprattutto se il bene sequestrato è funzionale all'attività aziendale.
- Nei trasferimenti di beni fra società riconducibili a medesimi soggetti occorre valutare aspetti quali undervaluation, continuità aziendale, sovrapposizione di clientela e gestione effettiva: nessuno di questi elementi, preso isolatamente, è automaticamente decisivo; il giudice deve motivare la loro incidenza complessiva.
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a vizi di legge o a motivazione radicalmente carente; per ottenere annullamento è necessario dimostrare che l'apparato argomentativo è del tutto insufficiente o ha omesso il confronto con prove potenzialmente risolutive.
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