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Sentenza

Sentenza n. 15845/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento e del relativo elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale di cui all''avviso pubblicato in data 23/06/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate in riferimento alla “selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico” di cui al Bando pubblicato in GURI n. 68 del 26/08/22 (nota prot. n.0332990 del 25/08/22), nella parte in cui non reca il nominativo del ricorrente, escludendolo dal concorso; - della graduatoria finale di merito e dei vincitori della selezione in oggetto, nonché del relativo atto di approvazione (nota prot.n.325331/2023), pubblicati sul sito istituzionale dell''Amministrazione in data 19/09/23, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente; - dell''esito e del relativo questionario della prova scritta oggettiva tecnico – professionale, svolta dal ricorrente lo scorso 22/05/23 e comunicato sull'area “riservata” del sito istituzionale nella parte in cui, pur essendo superata con il punteggio di 23,4, reca il quesito errato n.38 (formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante), divenuto lesivo a seguito della pubblicazione dell'avviso del 23/06/23 degli ammessi alla prova orale del concorso perché decisivo ai fini della determinazione del punteggio finale; - del verbale del 2/05/23 recentemente conosciuto a seguito di riscontro all'accesso agli atti dello scorso 11 settembre, con cui la Commissione d'esame ha composto la batteria dei quiz da somministrare ai candidati alla prova scritta oggettiva tecnico professionale e i criteri di valutazione, laddove ritenuto lesivo e, in particolare, nella parte in cui si approva la domanda errata contestata nel presente atto; - della nota prot. n.314878 dell'11/09/23 con cui l''Agenzia delle Entrate ha riscontrato l'accesso agli atti confermando che il punteggio minimo per accedere all'orale era di 23,475, laddove lesiva nei confronti del ricorrente; - del verbale del 16/11/22 recentemente conosciuto a seguito di riscontro all''accesso agli atti dello scorso 11 settembre con cui la Commissione d'esame ha disposto il numero dei quiz da somministrare nella prova scritta e i criteri generali per la loro predisposizione, laddove lesivo; - del Bando pubblicato in GURI n.68 del 26/08/22 (nota prot.n.0332990 del 25/08/22) con cui è stata indetta la “selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”, laddove lesivo e, in particolare, al punto 6.3 nella parte in cui prevede un'ulteriore soglia di sbarramento per accedere all''orale e cioè che saranno ammessi solo coloro che “riportano il punteggio di almeno di 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti messi a concorso aumentati fino al 30%”; - del regolamento di Amministrazione dell''Agenzia, laddove consente all'Amministrazione di introdurre nel Bando un'ulteriore soglia di sbarramento per accedere alla prova orale; - di eventuali e ulteriori verbali dagli estremi ignoti con cui sono state approvate le domande predisposte dalla Società aggiudicataria (Merito S.r.l.) e poi somministrate a parte ricorrente in occasione della prova scritta; - del calendario della prova orale e dei provvedimenti del 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 31 luglio 2023 e dell'1, 2, 3 e 4 agosto 2023 pubblicati sul sito istituzionale relativi agli esiti (con relativi punteggi) dei colloqui dei candidati ammessi a tale prova, laddove lesivi degli interessi di parte ricorrente; - dell'avviso del 23/05/2023 con l''elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, laddove lesivo; - di ogni altro atto connesso, anteriore e conseguente del procedimento, anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. nonché per l'accertamento dell''interesse, in capo al ricorrente, di essere ammesso alla successiva prova orale della “selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico” e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell''Amministrazione intimata a provvedere alla suddetta ammissione.

Giustizia amministrativa202312459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall’orale del concorso per 900 assistenti tecnici, esiti della prova scritta, graduatoria finale e atti presupposti, inclusi il quesito n. 38 e la previsione del doppio sbarramento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto 23,4/30 nella prova scritta del 22 maggio 2023, ma era stato escluso dall’orale perché la soglia risultante dall’applicazione del limite massimo dei candidati ammessi, pari ai posti messi a concorso aumentati fino al 30%, era 23,475. Con il primo motivo ha contestato il quesito n. 38 («Come si definisce nel sistema UTM l’orientamento dell’ellissoide?»), sostenendo che fosse generico, ambiguo, fuorviante, mal formulato e suscettibile di più risposte corrette; ha inoltre censurato la risposta indicata dalla Commissione e invocato violazione dell’imparzialità, della par condicio e difetto di istruttoria e motivazione. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità della doppia soglia prevista dal bando, deducendo violazione dell’art. 7 del d.P.R. 487/1994, della lex specialis e dei principi di ragionevolezza, trasparenza, favor partecipationis e parità di trattamento; ha lamentato inoltre la mancata pubblicazione degli esiti della prova suppletiva e dei punteggi nell’elenco degli ammessi. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’ammissione all’orale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, e ha giudicato non necessario integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. Il primo motivo è stato respinto: la formulazione dei quesiti e l’individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, errore di fatto o incongruenza ictu oculi rilevabile. Nel caso concreto, la risposta «Medio» era l’unica inequivocabilmente corretta: nel contesto cartografico italiano il sistema UTM era associato al datum ED50 e all’ellissoide di Hayford con orientamento medio europeo; la risposta «Geocentrico» si riferiva invece a sistemi che richiedono una specifica indicazione, come UTM-WGS84. Le altre opzioni operavano come distrattori e non rendevano ambiguo il quesito. Il secondo motivo è stato respinto: la previsione del doppio sbarramento rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa e risponde alle esigenze di selezionare i candidati con i migliori punteggi, semplificare e accelerare la procedura e razionalizzare l’impiego delle risorse, in particolare a fronte dell’elevato numero di partecipanti. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza n. 7036 del 24 ottobre 2023. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    Il ricorso è manifestamente infondato, conseguentemente il Collegio ritiene non necessario procedere all’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a.

    La manifesta infondatezza del ricorso giustifica, nel caso concreto, l’omessa integrazione del contraddittorio.

  • art. 7 d.P.R. 487/1994

    Anche questa censura deve ritenersi manifestamente infondata, in continuità con l’orientamento giurisprudenziale pacifico sul punto.

    Il TAR respinge la censura formulata anche in riferimento all’art. 7 del d.P.R. 487/1994; il testo non ne sviluppa una distinta interpretazione normativa.

  • art. 97 Cost.

    Ritiene il Collegio che non si ravvisa, anche alla luce delle memorie difensive dell’Amministrazione resistente, la sussistenza di una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità del quesito contestato, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

    Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non consente di sindacare la scelta tecnica della Commissione in assenza di manifesta irragionevolezza o incongruità del quesito.

  • artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater disp. att. c.p.a.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio; non fondano la decisione sul merito.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti concorsuali a risposta multipla e l’individuazione della risposta corretta appartengono alla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice. Il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, errore di fatto o incongruenza immediatamente rilevabile, e non può tradursi nella sostituzione del giudizio tecnico del giudice a quello della commissione.
  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla il quesito deve essere chiaro e non ambiguo e deve contemplare una sola risposta inequivocabilmente corretta; la presenza di alternative plausibili come distrattori non rende di per sé illegittima la domanda, se nel contesto tecnico-scientifico una sola opzione risulta corretta.
  • La previsione, nella lex specialis, di una soglia minima di punteggio e di un ulteriore limite numerico per l’ammissione alla fase successiva rientra nella discrezionalità amministrativa quando i criteri sono predeterminati; può essere giustificata dall’esigenza di selezionare i candidati con i migliori punteggi, semplificare e accelerare la procedura e razionalizzare l’impiego delle risorse pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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