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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35299/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla pena e sulla mancata esclusione della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti, chiedendo in particolare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio. Le censure riguardavano soprattutto la mancata disapplicazione della recidiva e, più in generale, la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero manifestamente infondate, osservando che la motivazione sul trattamento punitivo era sufficiente, non illogica e aveva dato adeguato conto delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 1 d.P.R. 309/1990

    La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a prendere atto della condanna già pronunciata.

  • recidiva

    La doglianza difensiva verteva sulla mancata disapplicazione della recidiva; la Corte la reputa manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva motivato in modo sufficiente e non illogico sul punto.

  • Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, viene disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che investono il trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, non manifestamente illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
  • La mancata disapplicazione della recidiva non integra vizio deducibile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e coerente sulla sua applicazione o sul suo mantenimento.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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