Cassazione Penale, Sentenza n. 11083/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Giudice di pace che li ha dichiarati colpevoli ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 25/7/1998, n.286 e li ha condannati a 5.000 euro di ammenda, deducendo omissione di motivazione circa la mancata applicazione dell'istituto della "particolare tenuità del fatto" previsto dall'art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n.274. La difesa aveva espressamente richiesto, in via subordinata, l'applicazione dell'art.34 in sede di conclusioni, e lamenta che il Giudice di pace non abbia fornito alcuna motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla doglianza sulla mancata applicazione dell'art.34 d.lgs. 274/2000, ritenendo che per i reati di competenza del giudice di pace la tenuità del fatto sia disciplinata dall'art.34 e che la completa omissione di ogni valutazione motivata imponga annullamento. La sentenza impugnata è stata annullata soltanto con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art.34, e la causa è rinviata per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Piacenza in diversa persona fisica. Gli altri profili della condanna restano integrare salvo diverso esito nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n.286
Norma sostanziale del quale i ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli dalla sentenza di primo grado; la cassazione non ha annullato la condanna su questo capo ma ha disposto annullamento limitato alla mancata valutazione della tenuità del fatto.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274
Disciplina la causa di improcedibilità/esclusione della punibilità per i reati di competenza del giudice di pace e, secondo la Corte, è la norma applicabile per la valutazione della 'particolare tenuità del fatto' nei procedimenti davanti al giudice di pace; il giudice deve esprimere motivazione quando riceve la richiesta e decidere sul punto.
art. 131-bis c.p.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nell'ordinamento penale generale; la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che stabilisce che tale disposizione non è applicabile nei procedimenti di competenza del giudice di pace, dovendo prevalere il complessivo sistema dettato dall'art.34 d.lgs. 274/2000.
Sez. U. n. 53683 del 22/06/2017 (Pmp ed altri)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che chiarisce il rapporto tra art.131-bis c.p. e art.34 d.lgs. 274/2000, affermando l'inapplicabilità dell'art.131-bis nei procedimenti di competenza del giudice di pace e sottolineando la funzione conciliativa e carattere peculiare dell'istituto previsto dall'art.34.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (modifiche processuali)
Norma procedurale richiamata nella sentenza per la trattazione scritta del procedimento; citata per spiegare la modalità processuale con cui è stato svolto il giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Per i reati di competenza del giudice di pace la valutazione della "particolare tenuità del fatto" deve essere effettuata alla luce dell'art.34 d.lgs. 274/2000 e non dell'art.131-bis c.p.; il giudice è tenuto a motivare espressamente la decisione in merito.
- Se la difesa invoca l'applicazione dell'istituto della tenuità e il giudice non si pronuncia o non motiva la mancata applicazione, ciò costituisce vizio che può condurre all'annullamento limitato di quella parte della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- L'esame della tenuità richiede una valutazione caso per caso degli elementi oggettivi e soggettivi (entità del fatto, danno, pericolo, grado di colpa, condotta successiva, recidiva, carattere conciliativo), e tale valutazione deve emergere dalla motivazione della sentenza.
- In sede di rinvio il giudice di pace (in diversa persona fisica) può dichiarare l'improcedibilità o rigettare la richiesta; l'annullamento in Cassazione non impone automaticamente l'applicazione dell'art.34, ma obbliga a una valutazione motivata.
- La distinzione tra art.131-bis c.p. e art.34 d.lgs. 274/2000 è cruciale: nei casi di competenza del giudice di pace prevale la disciplina speciale che incorpora anche una funzione conciliativa; pertanto difese e giudici devono fare riferimento a tale disciplina.
- Quando vi sono più imputati, l'accertamento della tenuità deve essere compiuto singolarmente per ciascuno, tenendo conto delle specifiche condotte e delle circostanze personali.
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