Cassazione Civile, Ordinanza n. 10973/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società volta a ottenere un'agevolazione prevista dalla legislazione speciale in favore dei soggetti danneggiati da eventi bellici, consistente in un concorso statale sugli interessi di un mutuo fondiario contratto nel 2004 per acquistare e ristrutturare immobili in Roma. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito e, successivamente, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 3061/2022, aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale della società ritenendo che la sentenza d'appello fosse sorretta da una doppia ratio decidendi: da un lato, l'assenza di prova della finalizzazione del mutuo alle attività richieste dalla normativa; dall'altro, l'inosservanza dei termini e delle modalità procedurali per la presentazione della domanda agevolativa. Con il ricorso per revocazione, la società ha dedotto errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la seconda ratio fosse marginale e non richiedesse specifica impugnazione, e che la Corte di cassazione avesse quindi erroneamente dichiarato inammissibile il precedente ricorso per difetto di interesse. Ha inoltre allegato l'omessa considerazione di precedenti contenziosi tra le stesse parti relativi al medesimo oggetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare l'interpretazione giuridica data dalla precedente ordinanza al contenuto della sentenza d'appello e alla rilevanza delle rationes decidendi. In particolare, ha affermato che l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione immediata e decisiva degli atti, non un errore di giudizio o di diritto. Poiché la precedente ordinanza aveva effettivamente esaminato il punto relativo alla seconda ratio, la revocazione non era ammissibile. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e perché relativo a profili non specificamente dedotti nel precedente ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 2 L. 16/1980
norma invocata come fondamento dell'agevolazione statale sugli interessi del mutuo; secondo la ricorrente sarebbe applicabile indipendentemente dalla concreta finalizzazione del mutuo, ma la Corte, nel provvedimento impugnato, ha considerato invece necessario il rispetto dei presupposti normativi dell'agevolazione.
art. 2 L. 135/1985
richiamato come norma che modifica e integra la disciplina dell'agevolazione speciale.
art. 1 L. 98/1994
norma di interpretazione autentica e procedurale della disciplina agevolativa; la Corte valorizza i commi 6 e 7 per ritenere necessaria la tempestiva presentazione della domanda amministrativa.
art. 38 D.Lgs. 385/1993
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mutuo fondiario non ha natura di mutuo di scopo; la Corte non accoglie la censura perché non attinente a un errore revocatorio.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata nei motivi del precedente ricorso per cassazione a fondamento dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di fatti emergenti in modo immediato dagli atti, non in un errore di interpretazione o di diritto.
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente desumibile dal confronto tra decisione e atti di causa, e non quando la doglianza investa l'interpretazione giuridica degli atti o la valutazione della rilevanza delle rationes decidendi.
- Non è configurabile errore revocatorio se la Corte di cassazione ha comunque esaminato il motivo o il punto controverso, anche quando la motivazione non replichi analiticamente tutte le argomentazioni della parte.
- La deduzione di una seconda ratio decidendi non specificamente censurata nel ricorso per cassazione mantiene il potere esplicativo della decisione e può rendere inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
- Nel giudizio di revocazione non possono essere riproposte censure di merito o di diritto relative alla sentenza di appello o alla precedente ordinanza di legittimità, dovendo la parte utilizzare gli ordinari mezzi di impugnazione nei termini di legge.
- Per fondare la revocazione non basta allegare l'esistenza di altri giudicati favorevoli o di precedenti contenziosi tra le stesse parti se tale profilo non era stato specificamente devoluto al precedente giudizio di cassazione.
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