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Ordinanza

Ordinanza n. 335/2026 - Catania, Sezione 5

per dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 206/2024 relativo al giudizio iscritto al nr. 508/2024 r.g. emesso dal Tribunale di Ragusa.

Giustizia amministrativa202501937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 206/2024, relativo a crediti per fatture di energia elettrica successive al 31 dicembre 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 206/2024, indicando crediti per capitale pari, al 24 settembre 2025, a euro 62.240,95, oltre accessori. Ha precisato che le fatture azionate riguardano periodi successivi al 31 dicembre 2022, poiché i debiti anteriori rientrerebbero nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione istituito a seguito del dissesto finanziario del Comune. Il TAR aveva già disposto incombenti istruttori, chiedendo alla ricorrente una relazione riassuntiva dei crediti e l’indicazione, per ciascuno, della fonte dell’obbligazione. La documentazione depositata è stata ritenuta insufficiente: comprendeva fatture del 2019, apparentemente estranee ai crediti azionati e riconducibili alla competenza dell’organismo straordinario di liquidazione, mentre l’elenco delle fatture del 2023 risultava numericamente inferiore rispetto a quelle indicate nel ricorso. Il Comune non si è costituito e il TAR ha ritenuto necessario acquisire anche dall’amministrazione una relazione dettagliata sulla fonte e sul momento genetico delle obbligazioni relative al servizio di energia elettrica erogato dal 1° gennaio 2023.

La decisione

Il TAR non ha definito l’azione di ottemperanza, ma ha rinnovato gli incombenti istruttori. Ha ordinato alla ricorrente, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notifica se anteriore, di depositare: a) una tabella riferita a ciascuna fattura azionata, con l’indicazione della fonte dell’obbligazione e del relativo momento genetico; b) copia degli atti dai quali risulti tale momento genetico. Ha inoltre ordinato al Comune, per il tramite dei dirigenti dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria Tributi, di depositare entro lo stesso termine una relazione documentata sulla fonte delle obbligazioni relative ai debiti per energia elettrica sorti dal 1° gennaio 2023, precisando il momento genetico di ciascuna obbligazione. Il giudice ha richiamato l’art. 64, comma 4, c.p.a., secondo cui può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, inclusa la mancata esecuzione degli ordini istruttori. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 267/2000

    La mancata approvazione del rendiconto di gestione dell’organismo straordinario di liquidazione è rilevante per la ricostruzione della gestione del dissesto e per l’individuazione della competenza sui debiti dell’ente.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il Giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

    Il giudice può attribuire rilievo probatorio al comportamento processuale delle parti, in particolare alla mancata esecuzione delle ordinanze istruttorie.

  • artt. 63 e ss. c.p.a.

    La disciplina dei poteri istruttori del giudice amministrativo costituisce il quadro processuale utilizzato per disporre e rinnovare gli incombenti istruttori nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito vantato nei confronti di un ente locale in dissesto, è necessario distinguere i debiti rientranti nella gestione ordinaria dell’ente da quelli riferibili alla gestione dell’organismo straordinario di liquidazione, sulla base del momento genetico dell’obbligazione e non della sola data di emissione della fattura.
  • Quando la documentazione prodotta dal creditore non consente di collegare con precisione ciascuna fattura azionata alla fonte e al momento genetico dell’obbligazione, il giudice può rinnovare l’ordine istruttorio chiedendo una ricostruzione analitica, fattura per fattura, corredata dagli atti originativi del debito.
  • Nel giudizio amministrativo, la mancata esecuzione di un’ordinanza istruttoria può essere valutata dal giudice come comportamento processuale dal quale desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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