Sentenza n. 1045/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Agrigento Prot. -OMISSIS-CAT. A. 12./IMM./SEZ. IV-L.P., notificato in data 15/07/2025; - Nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Agrigento di inammissibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2022, aveva presentato nel novembre 2022 domanda di protezione internazionale. La Commissione territoriale, pur negando il riconoscimento della protezione internazionale, aveva ravvisato i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008. Il permesso era stato rilasciato nell’aprile 2024, con scadenza nell’agosto 2025. Nel luglio 2025 il ricorrente aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, ma la Questura aveva dichiarato l’istanza inammissibile ritenendo abrogata, per effetto della l. 50/2023 di conversione del d.l. 20/2023, la possibilità di convertire i permessi per protezione speciale. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies l. 241/1990 e l’eccesso di potere, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 2, 2-bis e 3, d.l. 20/2023, dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, nonché irretroattività della disciplina sopravvenuta sfavorevole, violazione dell’uguaglianza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed erronea qualificazione del titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i motivi, richiamando la propria precedente giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato. Ha ritenuto applicabile il regime transitorio previsto dalla disciplina sopravvenuta, in quanto la domanda di protezione internazionale era stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Secondo il Collegio, lo sbarramento temporale riguarda unicamente la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale e non consente di introdurre ulteriori condizioni ostative non previste dalla legge. La circostanza che il permesso fosse stato rilasciato dopo il 5 maggio 2023 non escludeva quindi la convertibilità, poiché il titolo derivava da una domanda presentata anteriormente. Il provvedimento questorile è stato annullato. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicati gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il motivo è stato accolto insieme agli altri, senza un’autonoma ulteriore specificazione nel dispositivo motivazionale.
art. 21-octies l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull’annullabilità e sui vizi procedimentali del provvedimento.
art. 7, commi 2, 2-bis e 3, d.l. 20/2023
La disciplina transitoria è stata interpretata nel senso che la data rilevante per la convertibilità del titolo è quella di presentazione della domanda di protezione speciale, senza ulteriori condizioni ostative implicite.
art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata quale base normativa della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, secondo il regime transitorio applicabile.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
Il Consiglio di Stato, richiamato dal TAR, ha distinto i permessi per protezione speciale rilasciati secondo la disciplina previgente, per i quali la normativa transitoria mantiene la facoltà di conversione se ancora validi.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
È la disposizione in base alla quale la Commissione territoriale aveva trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
l. 5 maggio 2023, n. 50
La legge di conversione del d.l. 20/2023 ha modificato la disciplina della protezione speciale, ma la sua disciplina transitoria non può essere interpretata introducendo una condizione ostativa ulteriore rispetto alla data di presentazione della domanda.
Massime di principio
- Ai fini della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei titoli di soggiorno per protezione speciale assoggettati al regime transitorio introdotto dalla l. 50/2023, rileva la data di presentazione della domanda di protezione speciale e non la successiva data di rilascio del permesso, quando la domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
- La disciplina transitoria in materia di protezione speciale non consente di ricavare, in via interpretativa, condizioni ostative ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal legislatore, soprattutto quando tali condizioni incidano sulla possibilità di conversione del titolo di soggiorno.
- La sopravvenuta modifica legislativa che incide sulla convertibilità dei permessi di soggiorno non può frustrare l’affidamento dello straniero che abbia presentato la domanda nella vigenza della disciplina previgente, quando il regime transitorio assicuri la conservazione della facoltà di conversione.
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