Sentenza n. 72/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 744/2024 del TAR Calabria - Reggio Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria - Reggio Calabria n. 744/2024, con particolare riguardo alla mancata conclusione del procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria nell’esecuzione della sentenza n. 744/2024, passata in giudicato, nonostante la diffida del 31 luglio 2025. La sentenza precedente aveva annullato, per deficit istruttorio, la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato stagionale e del connesso permesso di soggiorno, imponendo inoltre la riattivazione dell’istruttoria sulla conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, senza predeterminare l’esito. Le amministrazioni hanno rappresentato che il procedimento era stato riaperto, che il nulla-osta e il permesso erano ancora validi e che erano in corso verifiche istruttorie, in attesa del parere obbligatorio dell’Ispettorato del lavoro. Il ricorrente ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la sentenza passata in giudicato non imponeva soltanto la riapertura dell’istruttoria, ma anche la conclusione del procedimento di conversione del titolo di soggiorno, lasciando impregiudicati gli esiti della valutazione amministrativa. La mancata conclusione del procedimento integra persistente inottemperanza al giudicato. L’attesa del parere dell’Ispettorato del lavoro non giustifica una sospensione sine die: l’amministrazione deve pronunciarsi sulla base della documentazione acquisita, impregiudicati gli esiti, secondo la regola generale dell’art. 16, comma 2, l. 241/1990. È stato quindi ordinato alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il procedimento di conversione attivato il 26 settembre 2023. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, da attivare su istanza del ricorrente e con termine di ulteriori trenta giorni. La domanda di penalità di mora è stata respinta per ragioni di opportunità, tenuto conto della mole di procedimenti similari gravanti sulla Prefettura. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di chiedere l’esecuzione del giudicato e l’applicazione di una penalità di mora; nel caso concreto il giudice ha accolto la domanda di esecuzione, ma ha rigettato quella relativa alla penalità per ragioni di opportunità.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’obbligo di esecuzione del giudicato e dell’ordine impartito all’amministrazione.
art. 16, comma 2, l. 241/1990
La mancata acquisizione del parere dell’organo consultivo non consente all’amministrazione di sospendere sine die il procedimento; l’amministrazione può procedere e concludere sulla base degli elementi istruttori disponibili, impregiudicati gli esiti.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone la riattivazione dell’istruttoria e la riedizione del potere, l’amministrazione deve anche concludere il procedimento entro un termine ragionevole, pur restando liberi e impregiudicati gli esiti della nuova valutazione.
- La pendenza del parere di un’altra amministrazione o di un organo consultivo non legittima la sospensione sine die del procedimento di esecuzione del giudicato; l’amministrazione procedente deve concludere sulla base della documentazione disponibile, senza pregiudicare il contenuto della decisione finale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla per ragioni di opportunità, anche considerando il carico di procedimenti analoghi gravante sull’amministrazione.
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