Cassazione Civile, Ordinanza n. 08077/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un consorzio/gruppo di cooperative, nell'ambito della quale veniva contestata l'omessa dichiarazione e il mancato versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci lavoratori. L'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno 2014, notificato sia alla cooperativa estinta sia personalmente al soggetto ritenuto, in fatto, amministratore e poi liquidatore della realtà cooperativa, considerato il vero datore di lavoro e l'effettivo gestore dell'attività. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo, in sintesi, l'insussistenza del presupposto impositivo e la mancata prova del proprio ruolo; in Cassazione affidava il ricorso a due motivi: 1) violazione dell'art. 28 del d.lgs. 175/2014, lamentando anche omessa motivazione/omessa pronuncia sul punto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provato il suo ruolo e la responsabilità fiscale senza adeguata prova, specie perché fondata su dichiarazioni rese da terzi e raccolte nel PVC, che il ricorrente riteneva non utilizzabili come prova del fatto costitutivo della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Rileva, quanto al primo motivo, sia profili di inammissibilità per difetto di specificità e di autosufficienza nella deduzione della doglianza, sia l'infondatezza, osservando che il tema investe la particolare disciplina della responsabilità del liquidatore di fatto e l'apprezzamento probatorio del giudice tributario. Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della CTR: le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza e trasfuse nel PVC sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari; inoltre, nel caso concreto, esse risultano corroborate da ulteriori riscontri, tra cui prospetti del costo mensile del personale consegnati dallo stesso contribuente ai verificatori. Ne consegue la piena conferma della validità dell'avviso di accertamento e la condanna del ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 28, d.lgs. n. 175/2014
La norma viene letta come intervento sull'art. 36 del d.P.R. 602/1973 relativo alla responsabilità dei liquidatori che non adempiono al pagamento delle imposte con le attività della liquidazione; la Corte richiama il testo per ricostruire il possibile fondamento della pretesa fiscale.
art. 36, d.P.R. n. 602/1973
come modificato dall'art. 28, comma 5, d.lgs. n. 175/2014
I liquidatori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di avere soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o di avere soddisfatto crediti di ordine superiore; la responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza.
art. 2495 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che i creditori sociali possano agire verso i soci della società estinta nei limiti di quanto riscosso e verso il liquidatore solo se il mancato pagamento dipenda da colpa di quest'ultimo; la Corte non accoglie la prospettazione difensiva.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che il ricorrente abbia correttamente assolto l'onere di specificare e coltivare le proprie contestazioni; inoltre, richiama il criterio per cui, in presenza di una società 'cartiera' e di amministratore di fatto, può operare una presunzione circa l'incameramento dei proventi, con conseguente onere di prova contraria in capo al soggetto ritenuto responsabile.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte evidenzia che i motivi del ricorso sono formulati in modo non chiaro e non coerente con le diverse ipotesi di vizio deducibili in cassazione, contribuendo all'inammissibilità di parte delle doglianze.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio, pur non avendo natura di prova testimoniale, sono pienamente utilizzabili come elementi indiziari e possono sorreggere la pretesa fiscale se trovano riscontro in ulteriori elementi di fatto.
- Quando l'accertamento riguarda una società ritenuta mera interposizione fittizia o 'cartiera', il giudice può valorizzare in via presuntiva il ruolo di amministratore di fatto quale soggetto che ha effettivamente gestito l'attività e, secondo l'id quod plerumque accidit, incamerato i proventi dell'evasione, gravando su costui l'onere di offrire la prova contraria.
- In sede di legittimità, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata indicazione di quando e come le eccezioni siano state proposte e coltivate può determinare l'inammissibilità del motivo.
- L'onere della prova ex art. 2697 c.c. non può essere invocato in modo astratto, senza considerare la disciplina speciale e il complesso degli elementi presuntivi e documentali valorizzati dal giudice di merito; la valutazione congiunta di PVC, dichiarazioni di terzi e documentazione consegnata dal contribuente può integrare un quadro probatorio sufficiente.
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