Sentenza del 03/01/2024 n. 16 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
IMPOSTA DI REGISTRO - sentenza di condanna - imposta proporzionale - risarcimento del danno eventuale - non è corrispettivo - non si applica il principio di alternatività IVA/registro - differenza tra sentenza di condanna e condanna di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I s.r.l. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza civile che le imponeva il pagamento di più poste per complessivi € 1.620.414,54; l'Ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale del 3% a tutte le voci. La ricorrente deduceva che le poste fossero di natura diversa: (a) restituzione di somma pagata per l'acquisto del capannone (presunta soggetta a IVA e imposta fissa), (b) risarcimento del danno da mancato guadagno dei canoni di locazione (ritenuto corrispettivo assoggettabile a IVA e imposta fissa), (c) credito per regresso ex art. 2871 c.c. per somme versate su mutuo (mera accertamento), e (d) interessi legali. Sosteneva quindi che non tutte le voci potessero essere tassate al 3%. L'Ufficio ha contestato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il Tribunale ha ritenuto corretto, in linea di principio, applicare l'aliquota proporzionale del 3% alle sentenze di condanna (art. 8, comma 1, lett. b) Tariffa DPR 131/1986). Ha però riconosciuto che la prima posta (restituzione per pagamento non dovuto legato all'acquisto del bene strumentale) comporta profili IVA e ha annullato l'avviso limitatamente a una differenza di € 154. Quanto al risarcimento per mancato guadagno, il Collegio ha stabilito che si tratta di una quantificazione di un danno eventuale e non di un corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA, quindi soggetto al 3%. Il credito per regresso e gli interessi, essendo inseriti in una statuizione di condanna, sono anch'essi assoggettati al 3% (l'ipotesi dell'1% si applica solo alle sentenze di mero accertamento). L'avviso è annullato solo per € 154; il resto del ricorso è respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986
art. 8, comma 1, lett. b) e lett. c)
lett. b): le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro sono assoggettate ordinariamente all'aliquota proporzionale del 3%; lett. c): la minore aliquota (1%) è riservata alle sole sentenze che si limitano ad accertare un diritto di natura patrimoniale senza statuire una condanna al pagamento.
Codice civile
la pronuncia che riconosce un credito a titolo di regresso rientra nella categoria delle statuizioni di condanna quando la sentenza impone il pagamento; pertanto, se inserita in una condanna, la posta è assoggettata all'aliquota proporzionale del 3%.
Massime di principio
- La regola generale è che le sentenze di condanna al pagamento di somme sono soggette all'imposta di registro proporzionale del 3% (art. 8, Tariffa DPR 131/1986, lett. b).
- La minore aliquota dell'1% (lett. c) si applica solo alle sentenze di mero accertamento di diritti patrimoniali che non contengono una condanna al pagamento; la presenza di una condanna assorbe l'accertamento e fa scattare il 3%.
- Il risarcimento del danno quantificato con riferimento a mancati canoni o a profitti futuri non è considerato un corrispettivo per una prestazione imponibile ai fini IVA se si tratta di una mera compensazione del danno eventuale: in tal caso si applica l'imposta di registro proporzionale (3%).
- La restituzione di una somma pagata indebitamente che originariamente sarebbe stata soggetta a IVA può comportare conseguenze IVA sulla restituzione: tale posta va valutata separatamente e può non essere assorbita dalla tassazione al 3% se comporta diversa imposizione.
- Le somme dovute a titolo di regresso e gli interessi collegati, se riconosciuti con una sentenza di condanna, sono soggette all'aliquota proporzionale del 3%; non sono invece assoggettate al trattamento di mera accertamento quando la condanna è effettiva.
- In sede di impugnazione di un avviso di liquidazione è opportuno dettagliare e documentare la natura di ciascuna posta (restituzione, risarcimento, regresso, interessi) poiché la qualificazione incide direttamente sull'aliquota applicabile.
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