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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33918/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li ha riconosciuti partecipi di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 T.U. 309/1990) contestando: l'erronea qualificazione del ruolo (in particolare per Tipaldi come capo/organizzatore), il travisamento e l'erronea interpretazione delle intercettazioni, la mancata riqualificazione dell'associazione nella forma di cui all'art.74, comma 6 (fattispecie di minore entità), la carenza dell'elemento soggettivo (affectio societatis) per alcuni imputati, la mancata o erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche e altre contestazioni sul trattamento sanzionatorio (richieste di applicazione di attenuanti come art.62 n.4, art.114, continuazione e sconto massimo delle attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Tipaldi, Marchesano, Cerqua e Marran(m)ino, confermando dunque le rispettive condanne e la motivazione di merito in ordine alla sussistenza dell'associazione e ai ruoli contestati (con specifica valorizzazione delle intercettazioni e degli indici di collegamento organizzativo). Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Montagna limitatamente a questioni di trattamento sanzionatorio: la sentenza è stata annullata con rinvio solo nella parte relativa all'applicazione della continuazione, all'eventuale attenuante di cui all'art.114 c.p. e al complessivo trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso di Montagna è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti dichiarati inammissibili sono stati condannati alle spese e a versare una somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Costituisce l'ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la forma 'piena' dell'art.74 in presenza di indici quali stabilità della struttura, ripetizione delle cessioni, approvvigionamenti consistenti e pluralità di piazze di spaccio, escludendo la sussistenza della fattispecie di minore entità del comma 6.

  • art.73 T.U. stupefacenti

    Riguarda le specifiche condotte di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha usato la natura e la quantità delle condotte come elemento per escludere la qualificazione 'di lieve entità' prevista dall'art.73, comma 5, quando le modalità operative e i sequestri evidenziano commercio su scala non confinata alla minima entità.

  • art.606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione: i ricorsi sono stati esaminati alla luce dei limiti di legge (lett. b ed e) per vizio di motivazione e travisamento della prova), con la Corte che ha dichiarato inammissibili quelli ritenuti manifestamente infondati.

  • art.192 cod. proc. pen.

    Regola la motivazione e l'apprezzamento delle prove; la Corte ha richiamato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in caso di manifesta illogicità o travisamento totale.

  • art.74, comma 6 T.U. 309/1990

    Fattispecie autonoma che punisce l'associazione 'per' la commissione di reati di lieve entità; la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali che richiedono prova di una programmazione esclusiva di condotte di lieve entità e di modalità organizzative incompatibili con reati più gravi, ritenendo nel caso concreto non sussistenti tali condizioni.

  • art.114 cod. pen.

    Attenuante (minima entità dell'apporto causale): la Corte ha rilevato che la mancata pronuncia della Corte territoriale su questa istanza (proposta da Montagna) ha comportato l'annullamento con rinvio della statuizione sul trattamento sanzionatorio.

  • art.62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale (età, condizione, o altro) citata dai ricorrenti: la Corte ha escluso la sua applicazione per Montagna perché la relativa domanda non era stata formulata in appello, rendendola inammissibile in Cassazione.

  • art.133 cod. pen.

    Criteri di individuazione della pena: utilizzata dalla Corte per confrontare recidive e attenuanti e giustificare le scelte sul trattamento sanzionatorio senza necessità di comparazione motivata tra posizioni degli imputati.

  • art.27 Cost.

    Principio di individualizzazione della pena: richiamato per giustificare la valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio da parte del giudice del merito.

  • Sez. U. e altre pronunce della Cassazione (giurisprudenza richiamata)

    La sentenza richiama consolidata giurisprudenza sui limiti del sindacato in Cassazione della valutazione delle intercettazioni, sulla lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado e sui criteri per distinguere le diverse tipologie di associazione e ruoli (promotore, organizzatore, dirigente).

Massime di principio

  • La qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico è valutata sulla base di un insieme di indici (stabilità, reiterazione, approvvigionamenti consistenti, pluralità di piazze di spaccio); la mera occasionalità o la dimensione ridotta non escludono l'art.74 se emergono elementi operativi incompatibili con la lieve entità.
  • L'attribuzione di ruoli come promotore, organizzatore o capo può fondarsi anche sulla funzione di costante approvvigionamento e sul coordinamento operativo dei pusher; non è necessario che i presunti superiori stiano 'al vertice' per configurare responsabilità di rilievo ai sensi dell'art.74.
  • La durata limitata della prova (es. breve periodo di intercettazioni) non esclude la prova dell'affectio societatis se il compendio probatorio dimostra l'esistenza di un sistema collaudato o di comportamenti coerenti e ripetuti.
  • La valutazione delle intercettazioni è in via principale questione di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento rilevante o palese difformità tra il significante trascritto e la motivazione presa dal giudice.
  • La riqualificazione in favore del reo (es. art.74 comma 6) richiede prova che l'associazione sia stata costituita e operi esclusivamente per reati di lieve entità, con modalità operative incompatibili con attività più grave; se emergono condotte eccedenti la lieve entità la riqualificazione non è possibile.
  • La concessione delle circostanze attenuanti nella massima estensione richiede elementi positivi specifici; la semplice invocazione di giovane età o comportamento processuale non è automatica e va valutata bilanciandola con la gravità del fatto e i precedenti.
  • Problemi di trattamento sanzionatorio (continuazione, applicazione di attenuanti) devono essere sollevati e motivati già in sede di gravame; l'omessa pronuncia su istanze rilevanti può determinare annullamento con rinvio su tali punti.
  • In presenza di più imputati, il giudice del merito non è obbligato a motivare comparativamente ogni differenza di trattamento sanzionatorio fra loro, purché la motivazione individuale sia coerente e congrua.

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