Cassazione Penale, Sentenza n. 33918/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li ha riconosciuti partecipi di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 T.U. 309/1990) contestando: l'erronea qualificazione del ruolo (in particolare per Tipaldi come capo/organizzatore), il travisamento e l'erronea interpretazione delle intercettazioni, la mancata riqualificazione dell'associazione nella forma di cui all'art.74, comma 6 (fattispecie di minore entità), la carenza dell'elemento soggettivo (affectio societatis) per alcuni imputati, la mancata o erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche e altre contestazioni sul trattamento sanzionatorio (richieste di applicazione di attenuanti come art.62 n.4, art.114, continuazione e sconto massimo delle attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Tipaldi, Marchesano, Cerqua e Marran(m)ino, confermando dunque le rispettive condanne e la motivazione di merito in ordine alla sussistenza dell'associazione e ai ruoli contestati (con specifica valorizzazione delle intercettazioni e degli indici di collegamento organizzativo). Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Montagna limitatamente a questioni di trattamento sanzionatorio: la sentenza è stata annullata con rinvio solo nella parte relativa all'applicazione della continuazione, all'eventuale attenuante di cui all'art.114 c.p. e al complessivo trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso di Montagna è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti dichiarati inammissibili sono stati condannati alle spese e a versare una somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
Costituisce l'ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la forma 'piena' dell'art.74 in presenza di indici quali stabilità della struttura, ripetizione delle cessioni, approvvigionamenti consistenti e pluralità di piazze di spaccio, escludendo la sussistenza della fattispecie di minore entità del comma 6.
art.73 T.U. stupefacenti
Riguarda le specifiche condotte di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha usato la natura e la quantità delle condotte come elemento per escludere la qualificazione 'di lieve entità' prevista dall'art.73, comma 5, quando le modalità operative e i sequestri evidenziano commercio su scala non confinata alla minima entità.
art.606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: i ricorsi sono stati esaminati alla luce dei limiti di legge (lett. b ed e) per vizio di motivazione e travisamento della prova), con la Corte che ha dichiarato inammissibili quelli ritenuti manifestamente infondati.
art.192 cod. proc. pen.
Regola la motivazione e l'apprezzamento delle prove; la Corte ha richiamato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in caso di manifesta illogicità o travisamento totale.
art.74, comma 6 T.U. 309/1990
Fattispecie autonoma che punisce l'associazione 'per' la commissione di reati di lieve entità; la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali che richiedono prova di una programmazione esclusiva di condotte di lieve entità e di modalità organizzative incompatibili con reati più gravi, ritenendo nel caso concreto non sussistenti tali condizioni.
art.114 cod. pen.
Attenuante (minima entità dell'apporto causale): la Corte ha rilevato che la mancata pronuncia della Corte territoriale su questa istanza (proposta da Montagna) ha comportato l'annullamento con rinvio della statuizione sul trattamento sanzionatorio.
art.62 n.4 cod. pen.
Circostanza attenuante speciale (età, condizione, o altro) citata dai ricorrenti: la Corte ha escluso la sua applicazione per Montagna perché la relativa domanda non era stata formulata in appello, rendendola inammissibile in Cassazione.
art.133 cod. pen.
Criteri di individuazione della pena: utilizzata dalla Corte per confrontare recidive e attenuanti e giustificare le scelte sul trattamento sanzionatorio senza necessità di comparazione motivata tra posizioni degli imputati.
art.27 Cost.
Principio di individualizzazione della pena: richiamato per giustificare la valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio da parte del giudice del merito.
Sez. U. e altre pronunce della Cassazione (giurisprudenza richiamata)
La sentenza richiama consolidata giurisprudenza sui limiti del sindacato in Cassazione della valutazione delle intercettazioni, sulla lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado e sui criteri per distinguere le diverse tipologie di associazione e ruoli (promotore, organizzatore, dirigente).
Massime di principio
- La qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico è valutata sulla base di un insieme di indici (stabilità, reiterazione, approvvigionamenti consistenti, pluralità di piazze di spaccio); la mera occasionalità o la dimensione ridotta non escludono l'art.74 se emergono elementi operativi incompatibili con la lieve entità.
- L'attribuzione di ruoli come promotore, organizzatore o capo può fondarsi anche sulla funzione di costante approvvigionamento e sul coordinamento operativo dei pusher; non è necessario che i presunti superiori stiano 'al vertice' per configurare responsabilità di rilievo ai sensi dell'art.74.
- La durata limitata della prova (es. breve periodo di intercettazioni) non esclude la prova dell'affectio societatis se il compendio probatorio dimostra l'esistenza di un sistema collaudato o di comportamenti coerenti e ripetuti.
- La valutazione delle intercettazioni è in via principale questione di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento rilevante o palese difformità tra il significante trascritto e la motivazione presa dal giudice.
- La riqualificazione in favore del reo (es. art.74 comma 6) richiede prova che l'associazione sia stata costituita e operi esclusivamente per reati di lieve entità, con modalità operative incompatibili con attività più grave; se emergono condotte eccedenti la lieve entità la riqualificazione non è possibile.
- La concessione delle circostanze attenuanti nella massima estensione richiede elementi positivi specifici; la semplice invocazione di giovane età o comportamento processuale non è automatica e va valutata bilanciandola con la gravità del fatto e i precedenti.
- Problemi di trattamento sanzionatorio (continuazione, applicazione di attenuanti) devono essere sollevati e motivati già in sede di gravame; l'omessa pronuncia su istanze rilevanti può determinare annullamento con rinvio su tali punti.
- In presenza di più imputati, il giudice del merito non è obbligato a motivare comparativamente ogni differenza di trattamento sanzionatorio fra loro, purché la motivazione individuale sia coerente e congrua.
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