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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04515/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato per un terreno destinato all'installazione di una stazione di servizio per carburanti. Il locatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente trattenute illegittimamente dal canone dovuto negli anni 2010-2014. La società locataria ha proposto opposizione sostenendo che il contratto prevedeva canoni comprensivi di imposta, che il locatore avrebbe dovuto emettere fattura per consentire l'applicazione dell'IVA, e che in origine il locatore appariva soggetto passivo IVA; ha inoltre dedotto che il locatore aveva in precedenza emesso ricevuta e poi dichiarato di non essere mai stato soggetto d'imposta, sicché non poteva pretendere il canone comprensivo di IVA ma solo l'imponibile. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha proposto quattro motivi, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenze dell'esposizione sommaria dei fatti e per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., oltre al richiamo al giudicato formatosi su motivi identici in una precedente ordinanza tra le stesse parti per altro periodo del rapporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto, in via preliminare, che l'esposizione dei fatti fosse inidonea a soddisfare il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva una chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti. Ha inoltre rilevato che tutti i motivi violavano l'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata localizzazione degli atti richiamati. In via ulteriore ha osservato che, ove anche tali ragioni fossero superate, sulle questioni oggetto dei motivi si era già formato giudicato in forza di una precedente ordinanza della Cassazione del 2021 che aveva scrutinato motivi identici riferiti ad altro periodo del medesimo rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti chiara e completa, idonea a consentire alla Corte la piena comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti; la carenza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    I motivi del ricorso devono indicare e localizzare gli atti e i documenti richiamati; la mancata localizzazione integra violazione del requisito di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, 1° comma, quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per evidenziare che i requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso servono a garantire un effettivo diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato in relazione ai principi del giusto processo e dell'efficienza processuale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del giusto processo e della ragionevole durata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti non consente, da sola, una comprensione chiara e completa della controversia e dell'oggetto dell'impugnazione.
  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti non è un formalismo, ma uno strumento per consentire alla Corte di verificare immediatamente la rilevanza e la portata delle censure.
  • La specificità del ricorso impone che gli atti e i documenti richiamati siano puntualmente indicati e localizzati; il difetto di tale indicazione integra violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • Quando le questioni dedotte in cassazione sono già coperte da giudicato tra le stesse parti, la riproposizione di motivi identici non può comunque condurre all'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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