Cassazione Penale, Sentenza n. 3351/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CHIARELLO è stato accusato e condannato per apologia ed esaltazione del fascismo e del nazismo tramite numerosi post e commenti sul proprio profilo Facebook pubblici, con riferimenti a Mussolini, Hitler, simboli fascisti, immagini di proiettili e locomotiva con svastica e frasi che invocavano deportazione ed eliminazione degli stranieri. Il ricorrente impugna la conferma della condanna sostenendo la violazione della norma incriminatrice e la mancanza del nesso funzionale tra la sua condotta e un pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista, nonché l'assenza dell'elemento soggettivo; inoltre rileva che i post erano estemporanei e pubblicati su un profilo personale che, benché pubblico, non sarebbe idoneo a raggiungere una platea indiscriminata tale da creare pericolo concreto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la valutazione dei giudici di merito: la condotta è stata ritenuta apologetica e reiterata, effettivamente diffusa e sostenuta da adesioni di terzi, idonea in concreto a procurare consensi funzionali alla ricostituzione del partito fascista. È stata valorizzata la qualità dell'imputato (sottufficiale delle Capitanerie di Porto; pubblico ufficiale) come fattore che aumenta la credibilità e la pericolosità dei messaggi; è stata ritenuta irrilevante la natura "privata" del profilo social quando il profilo è pubblico e i contenuti vengono diffusi, condivisi e approvati. Il ricorso è stato dunque respinto e la sentenza di condanna confermata; sono state applicate le conseguenze di legge per il rigetto del ricorso (richiamato l'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge 20 giugno 1952, n. 645
La norma punisce l'apologia e l'esaltazione del fascismo. La Corte interpreta l'art. 4 come rivolto a condotte di propaganda ed esaltazione che siano in concreto idonee a procurare adesioni e consensi funzionali alla ricostituzione del partito fascista; l'idoneità va valutata sulla base degli elementi fattuali concreti (contenuto, reiterazione, diffusione, reazioni del pubblico, ruolo dell'autore).
Sez. U., n. 16153 del 18/01/2024 (Clemente)
Sottolinea la necessità di valutare l'idoneità concreta della condotta in relazione ai contesti di diffusione (esibizione di simboli e comunicazione online) e costituisce precedenza interpretativa sul tema dell'esposizione di simboli fascisti.
Sez. 1, n. 37859 del 28/06/2024 (Picano)
Conferma che l'apologia del fascismo richiede propaganda ed esaltazione concretamente idonee a procurare adesioni e che la condotta online diretta a interlocutori con chiamata all'azione può integrare il reato.
codice di procedura penale
Prevede le conseguenze processuali per il rigetto del ricorso in Cassazione (oneri delle spese, ecc.); richiamato come effetto del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'apologia del fascismo richiede non solo contenuti apologetici ma anche un'accertata idoneità concreta, valutabile sulla base di fattori materiali: reiterazione, modalità di diffusione, reazioni del pubblico e contesto.
- La qualità personale dell'autore (es. pubblico ufficiale, figura di rilievo o di credibilità) può aumentare la pericolosità sociale dei messaggi e rafforzare la valutazione di idoneità concreta.
- Un profilo social 'personale' reso pubblico è comunque un veicolo di diffusione indiscriminata: la natura privata non esclude automaticamente la valutazione di idoneità; ciò rileva soprattutto se i contenuti vengono condivisi, rilanciati o appoggiati da altri utenti.
- La reiterazione e il consenso manifestato da terzi (like, condivisioni, commenti favorevoli) sono indizi importanti per dimostrare l'effetto concreto persuasivo e il rischio di ricostituzione organizzativa.
- Per contestare efficacemente una condanna per apologia in ambito digitale è necessario proporre argomentazioni fattuali concrete (es. dimostrare scarsità di diffusione, mancanza di interazioni, contesto ristrettissimo) e non limitarsi a obiezioni di principio sull'astratta natura del mezzo.
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