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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione di euro 19.379,29 relativo a INVIM, sanzioni, interessi e accessori, conseguente alla rettifica del valore di un appartamento venduto nel 1984 da lire 14.000.000 a lire 60.000.000. In primo grado aveva sostenuto principalmente che l'avviso fosse nullo perché sottoscritto da un funzionario privo di delega del capo dell'Ufficio. In appello ha inoltre contestato la produzione tardiva della delega, la validità della notifica postale per mancanza della relata, la violazione degli obblighi di informazione e collaborazione e la tardività della pretesa per asserita necessità di procedere mediante ruolo e cartella di pagamento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto sufficiente la delega prodotta in appello, qualificandola come delega di firma e non come delega interorganica, senza necessità di indicare specifiche ragioni di servizio o una durata determinata. La produzione del documento è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La notifica a mezzo posta è stata considerata valida anche senza relata, purché accompagnata da un regolare avviso di ricevimento. Infine, l'avviso è stato ritenuto tempestivo, poiché per l'INVIM il termine triennale decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza sull'avviso di rettifica e liquidazione; la notifica dell'1 febbraio 2012 è quindi avvenuta entro il termine. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La sottoscrizione può essere apposta da un funzionario delegato. La delega considerata dalla norma è una delega di firma: non trasferisce la competenza, ma consente al delegato di firmare l'atto per conto del capo dell'Ufficio. L'Ufficio deve provarne l'esistenza se viene contestata.

  • Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato ... alcune delle competenze ...

    La disciplina della delega interorganica non si applica alla mera delega di firma prevista per gli atti tributari; pertanto non sono necessariamente richieste la motivazione per ragioni di servizio e la delimitazione temporale.

  • Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    In sede di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    È ammessa in appello la produzione anche di documenti preesistenti, senza restrizioni quanto alla loro formazione, purché siano rispettati i termini processuali per il deposito.

  • Art. 32, comma 1, e art. 61, d.lgs. n. 546/1992

    La produzione documentale in appello deve comunque rispettare il termine perentorio applicabile ai depositi documentali, richiamato per il giudizio di secondo grado.

  • Art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

    L'esistenza o l'inesistenza della delega non è stata considerata un fatto pacifico per mancata contestazione: trattandosi di elemento controverso, l'Ufficio doveva provarne l'esistenza e ha assolto tale onere producendo la delega.

  • Art. 56, d.lgs. n. 546/1992

    La parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o respinte, ma deve riproporle espressamente in appello, altrimenti si intendono rinunciate.

  • Art. 60, D.P.R. n. 600/1973

    Le notifiche degli atti tributari seguono, in linea generale, le regole delle notificazioni civili, ma la notifica postale può ritenersi valida anche senza relata quando l'avviso di ricevimento è regolarmente compilato.

  • Art. 5 e art. 10, legge n. 212/2000

    Gli obblighi di informazione, trasparenza e collaborazione gravanti sull'Amministrazione rilevano quando le irregolarità incidono concretamente sulle possibilità di difesa del contribuente; mere inesattezze formali prive di tale incidenza non determinano l'invalidità dell'atto.

  • Art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/1973

    La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile nel modo prospettato dalla contribuente, poiché la riscossione dell'INVIM e i relativi termini dovevano essere valutati secondo la disciplina specifica dell'imposta e delle norme richiamate.

  • Art. 76, comma 2, D.P.R. n. 131/1986

    Quando è stato proposto ricorso contro l'avviso di rettifica e liquidazione, il termine triennale di decadenza decorre dalla definitività della sentenza. Nel caso concreto, l'avviso notificato l'1 febbraio 2012 è stato considerato tempestivo rispetto al passaggio in giudicato del marzo 2009.

  • Artt. 19 e 20, D.P.R. n. 643/1972

    In materia di INVIM non era necessariamente prevista la contestualità tra avviso di accertamento e avviso di liquidazione; la disciplina consentiva la successiva emissione e notificazione dell'atto di liquidazione nel rispetto dei termini applicabili.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario è firmato da un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio, la validità dipende dall'esistenza di una delega di firma; se il contribuente la contesta, l'Amministrazione deve fornire la prova documentale della delega.
  • La delega di firma è distinta dalla delega di competenza: normalmente consente di sottoscrivere l'atto per conto del titolare senza richiedere necessariamente motivazione, durata predeterminata o trasferimento della competenza.
  • Nel processo tributario d'appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche già esistenti, purché il deposito avvenga entro i termini processuali previsti.
  • La notifica degli atti tributari tramite raccomandata può essere valida anche senza una relata autonoma, se l'avviso di ricevimento è regolare e consente di provare la consegna.
  • Le irregolarità formali dell'atto o delle informazioni fornite dall'Amministrazione non comportano automaticamente l'annullamento: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • I termini di decadenza devono essere individuati applicando la disciplina specifica del tributo; nel caso di imposte con accertamento e liquidazione distinti, il termine può decorrere dalla definitività della decisione sull'accertamento.
  • La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni assorbite o non esaminate, anche se non è tenuta a proporre un vero e proprio appello incidentale.

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