Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34410/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 15/12/2023 che ha rigettato l'istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza definitiva del 17/10/1997. Hanno dedotto: (i) nullità dell'ordine demolitorio per omessa notifica a tutti gli eredi (in particolare a Carla Panico), con riferimento alla disciplina sulla notificazione e sulla validità dell'atto processuale; (ii) violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali (art. 8 CEDU, artt. 2 e 3 Cost.) perché l'esecuzione demolitoria comprometterebbe irrimediabilmente il diritto all'abitazione, contestando altresì la legittimità/tempi della domanda di condono e sostenendo che le opere erano sanabili o rientravano nei termini di condono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Primo motivo: inammissibile perché la nullità denunciata non era stata dedotta nel giudizio di esecuzione (violazione dell'obbligo di sollevare la questione in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 606, co. 3 c.p.p.) e, inoltre, il ricorso è stato proposto da difensore mandatario solo di due eredi, non anche di Carla Panico, con conseguente carenza di legittimazione a proporre il ricorso (art. 591 c.p.p.). Secondo motivo: inammissibile per le stesse ragioni (nuove questioni non sollevate in sede di esecuzione) e, comunque, privo di pregio sul merito in relazione alla documentazione amministrativa che mostra i rigetti delle istanze di condono e le pronunce del TAR e del Consiglio di Stato; non risultano atti amministrativi incompatibili con l'ordine demolitorio. Condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende per possibile colpa nella proposizione.

Norme richiamate

  • art. 171 cod. proc. pen.

    Invocata dai ricorrenti in relazione alla nullità processuale per notifiche; il motivo è stato valutato, ma la Corte ha ritenuto la questione non proposta in sede di esecuzione e quindi inammissibile.

  • art. 173 cod. pen.

    Richiamata dai ricorrenti con riferimento alla prescrizione della sanzione demolitoria; la Corte non ha ritenuto rilevante tale doglianza poiché non sollevata in sede di incidente di esecuzione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiesto per il trattamento cartolare del ricorso in Cassazione; la Corte ha trattato i ricorsi cartolarmente ai sensi di questa norma.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per escludere l'esame di questioni nuove in Cassazione che non siano state dedotte nel giudizio di merito o in sede di incidente di esecuzione; ha determinato l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 591, co. 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamata per la carenza di legittimazione del difensore a proporre ricorso per tutti gli eredi; ha concorso all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Invocato dai ricorrenti per il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio; la Corte ha osservato che tale doglianza non è stata sollevata in sede di esecuzione e che non emergono elementi amministrativi idonei a favore della sanabilità delle opere.

  • Artt. 2 e 3 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla tutela costituzionale dell'abitazione; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità procedurale e, comunque, ha ritenuto la doglianza priva di efficacia alla luce degli atti amministrativi.

  • Legge n. 326/2003 (richiamata dai ricorrenti)

    Invocata dai ricorrenti come normativa di riferimento per sanatorie/condono; la Corte ha avuto riguardo alla documentazione amministrativa e alle pronunce giurisdizionali che hanno confermato il diniego del condono.

Massime di principio

  • In cassazione avverso provvedimenti emessi dopo incidente di esecuzione non possono essere sollevate questioni nuove non dedotte in sede di esecuzione (art. 606, co. 3 c.p.p.): chi intende far valere nullità o profili di illegittimità deve proporli tempestivamente davanti al giudice dell'esecuzione.
  • La mancata notificazione a tutti gli eredi può costituire motivo di nullità dell'ordine demolitorio, ma la censura deve essere sollevata nel procedimento esecutivo per essere esaminata in Cassazione.
  • Il difensore deve avere mandato espressamente conferito da tutti i soggetti che propongono il ricorso; l'assenza di mandato per uno degli interessati comporta inammissibilità per carenza di legittimazione processuale.
  • Le doglianze di carattere meramente contestativo o fondate su rivalutazione del materiale probatorio/amministrativo (es. presunta sanabilità delle opere) raramente sono ammesse in Cassazione se non erano oggetto del giudizio di merito o dell'incidente di esecuzione.
  • Prima di invocare la sospensione dell'esecuzione per presunte sanatorie amministrative è necessario valutare lo stato degli atti amministrativi (provvedimenti di diniego, pronunce del TAR/Consiglio di Stato); decisioni amministrative di diniego e sentenze confermative indeboliscono la posizione difensiva in sede penale.
  • Quando si contestano misure demolitorie per violazione dei diritti fondamentali (art. 8 CEDU, artt. 2 e 3 Cost.), è essenziale introdurre e sviluppare tali argomenti già nel giudizio di esecuzione, con prova documentale e argomentazione specifica sulla proporzionalità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.