Sentenza n. 2479/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa tutela cautelare, del Decreto emesso del Prefetto della Provincia di Caserta (Prot. Uscita n. 0030976 del 05/03/2026), recante conferma di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, della nota della Questura di Caserta del 3 febbraio 2026 recante parere negativo alla detenzione e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di conferma del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente al parere negativo della Questura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha confermato un divieto di detenzione di armi adottato nei suoi confronti nel 2013, chiedendone la revoca alla luce del mutamento della situazione di fatto. Il divieto originario era stato fondato sulle assidue frequentazioni con persone pregiudicate e sul rapporto di filiazione con un soggetto ritenuto appartenente al clan dei Casalesi. Il ricorrente ha dedotto l’assenza degli attuali presupposti della misura, evidenziando di essere incensurato, che i procedimenti a carico dei familiari si erano conclusi con assoluzioni, che il padre era stato assolto in un procedimento penale e risarcito per ingiusta detenzione, che una proposta di sorveglianza speciale nei suoi confronti era stata respinta e che un precedente divieto di detenzione armi nei confronti del padre era stato revocato nel 2011. Ha quindi denunciato l’illegittimità del provvedimento per carenza di presupposti, illogicità e insufficienza dell’istruttoria. Il nuovo decreto prefettizio, pur dando atto dell’assenza di recenti pregiudizi a carico del ricorrente, aveva ritenuto persistente il pericolo di abuso poiché egli conviveva con il padre, destinatario di un successivo divieto di detenzione armi del 2015, tuttora efficace.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il divieto di detenzione di armi previsto dall’art. 39 r.d. n. 773/1931 come misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, diretta a evitare anche una mera possibilità di abuso. Il rischio può derivare non soltanto dal comportamento del titolare, ma anche dalla possibilità che un terzo, in particolare un familiare convivente, acquisisca la disponibilità delle armi. Nel caso concreto il provvedimento non si fondava su un giudizio negativo sulla personalità o sulla condotta del ricorrente, bensì sulla circostanza documentata e non contestata della convivenza con il padre, nei cui confronti era vigente un divieto di detenzione armi adottato nel 2015. Tale situazione rendeva ragionevolmente possibile che il padre potesse disporre delle armi eventualmente detenute dal ricorrente. Gli esiti favorevoli dei precedenti procedimenti riguardanti il padre e la revoca del precedente divieto del 1998, intervenuta nel 2011, non incidevano sulla legittimità del provvedimento impugnato, poiché il divieto del 2015 era successivo, non risultava impugnato o revocato ed era ancora efficace. Il TAR ha inoltre precisato di non poter valutare in questo giudizio la legittimità o l’eventuale sopravvenuta caducazione del divieto del 2015, questione che avrebbe dovuto essere sottoposta all’amministrazione dal padre. Spese integralmente compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
il divieto di detenzione armi ... è un atto di natura essenzialmente preventiva e cautelare che mira invece a evitare anche una mera possibilità di abuso
Il divieto di detenzione di armi può essere adottato in funzione preventiva anche senza un abuso già verificatosi e anche quando il rischio di abuso sia riferibile a un terzo che possa acquisire la disponibilità delle armi.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 r.d. n. 773/1931 ha natura preventiva e cautelare e può essere legittimamente adottato anche in assenza di un abuso già verificatosi, essendo sufficiente una ragionevole possibilità di abuso.
- La valutazione di affidabilità richiesta per la detenzione di armi non riguarda esclusivamente la condotta personale del richiedente, ma comprende il contesto socio-familiare e relazionale nel quale le armi verrebbero detenute.
- Il divieto può essere confermato nei confronti di una persona incensurata quando essa conviva con un soggetto destinatario di un vigente divieto di detenzione di armi, qualora la convivenza renda ragionevolmente possibile l’accesso del soggetto controindicato alle armi.
- Gli esiti favorevoli di procedimenti penali o di prevenzione e la revoca di un precedente divieto riferito al familiare non eliminano il rilievo di un successivo divieto di detenzione armi ancora efficace e non revocato.
- Nel giudizio promosso dal convivente contro il proprio divieto di detenzione armi, il giudice non può sindacare incidentalmente la legittimità o la persistente efficacia del distinto divieto adottato nei confronti del familiare, se tale questione non costituisce oggetto del giudizio promosso dall’interessato.
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