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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23532/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia origina dalla notificazione, nel 2017, di un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 fondata su tre cartelle di pagamento notificate nel 2012 per tributi erariali. La contribuente aveva impugnato l'intimazione dinanzi al giudice tributario di primo grado deducendo, tra l'altro, la prescrizione quinquennale dei crediti, la carenza di motivazione dell'atto e l'illegittimità di compensi, spese e interessi moratori. L'agente della riscossione aveva opposto la rituale notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione, con conseguente definitività dei crediti. Dopo il rigetto dell'appello dell'agente della riscossione da parte della CTR, quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi alla rituale notifica delle cartelle, violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione non poteva essere dichiarata perché interrotta dalle notifiche delle cartelle e comunque non più eccepibile dopo la mancata impugnazione delle stesse. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, rilevando che la CTR aveva motivato in modo solo apparente, limitandosi ad affermazioni generiche e senza confrontarsi con le specifiche doglianze dell'appellante; inoltre ha ribadito che, se le cartelle erano state ritualmente notificate e non impugnate, l'intimazione successiva poteva essere contestata solo per vizi propri e non per vizi delle cartelle presupposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente il merito dei motivi di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta meramente apparente e perché il giudice di merito non si è confrontato con la questione della definitività delle cartelle non impugnate e dei limiti di impugnazione dell'intimazione di pagamento.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    L'intimazione di pagamento è l'atto successivo posto a base dell'azione esecutiva e può essere impugnata nei limiti dei vizi propri, se le cartelle presupposte sono state validamente notificate e non contestate.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza è nulla se il giudice omette di pronunciare sui motivi di gravame effettivamente dedotti.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme processuali tributarie per censurare la nullità della decisione di appello per omessa pronuncia.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibile il fondamento della decisione; una motivazione solo apparente è nulla.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    L'atto successivo è impugnabile per vizi propri e non consente di far valere vizi degli atti presupposti se questi sono divenuti definitivi.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato con riferimento ai termini e ai limiti dell'impugnazione degli atti impositivi.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale; la Corte non accoglie la tesi della CTR sulla prescrizione dichiarata senza adeguato esame delle cartelle notificate.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello effettua una autonoma valutazione critica delle ragioni poste a base della decisione richiamata e dà conto, in modo chiaro e completo, delle doglianze formulate con l'atto di gravame.
  • È nulla per motivazione apparente la sentenza di appello che si limiti ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i singoli motivi di impugnazione e con gli elementi difensivi e probatori allegati dalle parti.
  • Se un atto presupposto della riscossione è stato ritualmente notificato e non impugnato nei termini, la successiva intimazione di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri, non anche per vizi o eccezioni riferite alle cartelle ormai definitive.
  • L'eccezione di prescrizione relativa al credito portato dalle cartelle deve essere fatta valere tempestivamente nei confronti delle cartelle stesse, non potendo essere riesaminata in sede di impugnazione dell'atto successivo quando il titolo presupposto sia divenuto irretrattabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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