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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15423/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un vizio di motivazione (artt. 427, 541, 542 c.p.p.), lamentando l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese processuali avanzata dall'imputato poi assolto; ossia contesta che il giudice non avrebbe motivato adeguatamente il rigetto della domanda di rimborso spese formulata dall'assolto.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Giudice di Pace non avesse omesso motivazione: la richiesta di rimborso delle spese è stata implicitamente respinta con la statuizione di compensazione delle spese tra le parti "in considerazione della articolata vicenda". Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., è corretta la compensazione delle spese processuali tra imputato e querelante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Inoltre è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro tremilaseicentottantasei (euro 3.686), oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma relativa al reato per il quale l'imputato era stato processato e poi assolto; serve a contestualizzare il fatto-reato, ma non incide sulla decisione sull'ammissibilità del ricorso.

  • artt. 427, 541, 542 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione; il giudice d'appello ha ritenuto che non vi fosse omissione di motivazione rispetto alla richiesta di rimborso spese, respingendo così il motivo.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato in motivazione come norma cui l'assoluzione è stata riferita; da tale fattispecie deriva la possibilità, conforme alla giurisprudenza citata, di compensare le spese tra imputato e querelante essendo non configurabile un comportamento colposo del querelante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione, qui applicata per fissare euro 3.000.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, Sent. n. 3099 del 23/11/2022 (Rv. 284345 - 01)

    Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui, in caso di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., è corretta la compensazione delle spese processuali tra imputato e querelante.

Massime di principio

  • La mera formulazione in sentenza di una compensazione delle spese costituisce risposta alla richiesta di rimborso: non è sempre necessaria una pronuncia di condanna in favore dell'assolto se il giudice giustifica la compensazione.
  • L'assoluzione secondo l'art. 530, comma 2, c.p.p. (quando il fatto non sussiste o non è reato nella formulazione applicabile) può legittimare la compensazione delle spese, poiché non si ritiene in genere che il querelante abbia agito in modo colposo.
  • Le doglianze sulla motivazione devono dimostrare l'effettiva omissione o contraddittorietà: la decisione che dà conto delle ragioni della compensazione è idonea a superare l'eccezione di mancanza di motivazione.
  • Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; chi impugna deve valutare il rischio di esborsi aggiuntivi.
  • Quando si richiede la rifusione delle spese dopo assoluzione, è utile chiedere espressamente e motivatamente la condanna alle spese indicando le ragioni perché la parte offesa avrebbe agito con colpa o responsabilità: senza ciò il giudice può optare per la compensazione.

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