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Sentenza

Sentenza n. 10136/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di non idoneità accertamenti psicofisici per l''ammissione al concorso pubblico reclutamento nomina diretta 87 marescialli nell''E.I. con la specializzazione sanità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/2/2024: del decreto (-OMISSIS- 05.02.2024 a firma del Dirigente Dr. -OMISSIS-) per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs 196/2003 recante l''approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di n. 87 Marescialli da immettere nel Ruolo Marescialli dell''Esercito in servizio permanente, con la specializzazione sanità per l''anno 2023, suddivisi in 81 Marescialli con professione sanitaria di infermiere, 3 Marescialli con professione sanitaria di tecnico audiometrista, 3 marescialli con professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico, nella parte in cui non compare la ricorrente conseguentemente all''esclusione dal concorso a causa del provvedimento di idoneità impugnato con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202400942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità agli accertamenti psicofisici e, con motivi aggiunti, graduatoria finale del concorso nella parte in cui non include la ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non idoneità agli accertamenti psicofisici adottato nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento a nomina diretta di 87 marescialli dell'Esercito, con specializzazione sanitaria, nonché la graduatoria finale, nella parte in cui non la includeva quale conseguenza dell'esclusione dal concorso. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia. Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione non aveva i requisiti formali previsti dall'art. 84, comma 1, c.p.a., poiché era stata sottoscritta dal solo difensore senza mandato speciale; la procura alle liti contenente la generica facoltà di rinunciare agli atti non è stata ritenuta sufficiente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia, pur invalida come rinuncia agli atti per difetto di mandato speciale, è stata valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. quale elemento dal quale desumere che non persisteva l'interesse della ricorrente alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia agli atti del giudizio deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale; la procura alle liti contenente una generica facoltà di rinuncia non è sufficiente.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche una dichiarazione di rinuncia priva dei requisiti formali non determina l'estinzione del giudizio, ma può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari quando sussistono i relativi presupposti, in particolare per dati attinenti alla salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della tutela e dell'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore privo di mandato speciale non produce gli effetti propri della rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a.; una generica procura alle liti non è sufficiente a conferirgli tale potere.
  • Anche quando la rinuncia agli atti sia formalmente inefficace, il giudice può valutarla, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare il ricorso improcedibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, desunta dalla condotta processuale della parte, comporta l'improcedibilità della domanda principale, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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