Sentenza n. 1631/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile relativa al riconoscimento della carta docenti e della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Lucca che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché il diritto alla retribuzione professionale docenti per i periodi indicati nella sentenza, con condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente chiedeva anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso perché il cognome della ricorrente non coincideva con quello risultante dal titolo giudiziale: nell’epigrafe della sentenza civile compariva il cognome Mangiaracina, nel dispositivo Marancina e nel decreto di correzione dell’errore materiale Mangiarancina. Il titolo non era quindi riferibile in modo univoco alla persona che aveva promosso l’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell’ottemperanza, chiamato a dare esecuzione a un giudicato civile, svolga una funzione meramente attuativa e non possa alterare, rettificare o integrare il precetto contenuto nella sentenza. La discordanza nelle generalità della beneficiaria, non corretta dal giudice civile neppure con il successivo decreto di correzione, impediva al TAR di procedere all’esecuzione del titolo. È stata lasciata impregiudicata la facoltà della ricorrente di correggere previamente il titolo giudiziale e riproporre il ricorso per ottemperanza, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese sono state compensate, in considerazione della difesa meramente formale svolta dal Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice amministrativo deve limitarsi ad attuare il contenuto del giudicato azionato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare una possibile questione rilevante ai fini della decisione e di sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità derivante dalla discordanza nelle generalità.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo svolge una funzione attuativa del giudicato e non può alterare, rettificare o integrare il precetto contenuto nel titolo giudiziale.
- Quando le generalità del beneficiario risultano difformi tra epigrafe, dispositivo e successivi atti di correzione del titolo, la non univoca identificazione del destinatario impedisce l’esecuzione del giudicato mediante ottemperanza.
- La correzione di errori materiali contenuti nel titolo giudiziale deve essere previamente richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento; il giudice dell’ottemperanza non può sostituirsi a quest’ultimo.
- In presenza di un titolo giudiziale non univocamente riferibile al ricorrente, il ricorso per ottemperanza è inammissibile, salva la possibilità di riproporlo dopo la rettificazione del titolo.
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