Cassazione Penale, Ordinanza n. 31661/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati ritenuti responsabili in appello di plurime violazioni della normativa sugli stupefacenti. Uno dei ricorrenti aveva definito il giudizio di secondo grado con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e, nel ricorso per cassazione, lamentava la carenza di motivazione sulla determinazione della pena. L'altro ricorrente contestava, con un primo motivo, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, e con un secondo motivo la quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva, per il primo, che il concordato in appello preclude in cassazione tutte le doglianze rinunciate con l'accordo, salvo il caso di pena illegale o di vizi specifici nella formazione del consenso; per il secondo, che le censure sono in realtà dirette a rivalutare merito e prova e che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato dalla gravità e reiterazione delle condotte.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato, l'inammissibilità discende dalla preclusione derivante dal concordato in appello, non essendo dedotta l'illegalità della pena. Per il secondo imputato, i motivi sono ritenuti infondati o comunque inammissibili perché attinenti a profili di merito, già congruamente affrontati dalla Corte di appello. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi non coltivati con l'accordo e preclude in cassazione doglianze concernenti anche questioni rilevabili d'ufficio, salvo i limitati casi di pena illegale, vizi della volontà, difetto di consenso del pubblico ministero o difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 133 c.p.
Ai fini del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, se ritenuto prevalente, senza doverli esaminare tutti.
art. 599 c.p.p.
Richiamato in via giurisprudenziale come precedente disciplina del concordato, utile a confermare la continuità degli effetti preclusivi dell'accordo sulla successiva impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. l'accordo tra le parti produce effetti preclusivi anche nel successivo giudizio di legittimità: il ricorrente non può dedurre questioni alle quali abbia rinunciato, neppure se rilevabili d'ufficio, salvo la deduzione di una pena illegale o di specifici vizi del consenso.
- Le doglianze che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in cassazione, perché riservate al giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza un elemento ritenuto decisivo, quale la gravità del fatto o la reiterazione delle condotte, senza che sia necessario l'esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sulla pena e sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando rende comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito e consente di escludere vizi di illogicità manifesta.
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