Sentenza n. 4941/2026 - Roma, Sezione 2B
per la condanna di parte resistente - previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti (avente a oggetto le relate di notificazione relative al verbale di accertamento del 1.1.2025) dallo stesso asseritamente inviata a mezzo PEC al Comune di Lanuvio in data 3.9.2025 - all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso alle relate di notificazione relative a un verbale di accertamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti che avrebbe inviato via PEC al Comune il 3 settembre 2025, nonché la condanna dell’amministrazione all’ostensione delle relate di notificazione relative a un verbale di accertamento del 1° gennaio 2025. Il ricorrente ha inoltre dedotto di avere inviato al Comune, il 19 novembre 2025, una diffida ad adempiere, concedendo ulteriori dieci giorni per l’ostensione. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso ex art. 73 c.p.a., due possibili cause ostative: l’inesistenza della notificazione del ricorso, effettuata personalmente dal privato tramite PEC, e la tardività del ricorso rispetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 116 c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto inesistente la notificazione del ricorso effettuata personalmente dal ricorrente mediante PEC, poiché il privato, pur potendo stare in giudizio personalmente nei casi consentiti dall’art. 23 c.p.a., non è abilitato a notificare in proprio gli atti processuali ai sensi della l. 53/1994, facoltà riconosciuta agli avvocati. L’inidoneità del mezzo utilizzato impedisce alla notificazione di produrre gli effetti tipici dell’atto notificatorio e, trattandosi di inesistenza e non di mera nullità, non consente sanatoria. Il Collegio ha inoltre affermato che il ricorso sarebbe stato comunque irricevibile: il silenzio diniego si sarebbe formato il 3 ottobre 2025, trenta giorni dopo l’istanza del 3 settembre 2025, sicché il termine per impugnarlo sarebbe scaduto il 2 novembre 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 3 dicembre 2025. La diffida del 19 novembre 2025, in quanto mera sollecitazione della precedente istanza, non è stata qualificata come nuova e autonoma istanza idonea a far decorrere un nuovo termine. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 23 c.p.a.
Consente, nei casi previsti, la difesa personale in giudizio, ma non abilita il privato a notificare personalmente tramite PEC gli atti processuali.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti l’avviso della possibile sussistenza delle cause di inammissibilità e irricevibilità prima di decidere.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla formazione del silenzio diniego; la tardività comporta l’irricevibilità.
l. 53/1994
La notificazione in proprio degli atti processuali tramite PEC è riferita agli avvocati; il privato non abilitato non può utilizzare tale modalità.
Massime di principio
- La facoltà della parte privata di stare personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 23 c.p.a. non comprende il potere di notificare in proprio gli atti processuali mediante PEC; la notificazione effettuata dal privato non abilitato con tale modalità è inesistente e determina l’inammissibilità del ricorso.
- L’inesistenza della notificazione nei confronti di una parte necessaria del giudizio amministrativo non è equiparabile alla nullità e non può essere sanata, neppure mediante la costituzione della parte destinataria.
- Nel rito in materia di accesso, il termine di trenta giorni per impugnare il silenzio diniego decorre dalla formazione del silenzio sulla richiesta di accesso; una diffida successiva che si limiti a sollecitare la precedente istanza non costituisce una nuova domanda e non fa decorrere un nuovo termine di impugnazione.
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