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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31037/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in nome collettivo, poi in liquidazione, aveva proposto ricorso contro una sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di un estratto di ruolo richiesto nel 2015 e contenente otto cartelle di pagamento. La CTR aveva ritenuto che le cartelle fossero state regolarmente notificate e che esse avessero già dato luogo a pignoramenti presso terzi e a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Con il primo motivo la ricorrente deduceva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio ex art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’atto di appello non riportasse correttamente gli estremi della sentenza impugnata per mancata indicazione della sezione della CTP. Con il secondo motivo contestava la violazione della disciplina di cui all’art. 1, commi 537, 538, 539 e 549, l. 228/2012, sostenendo che non aveva impugnato l’estratto di ruolo in sé, ma le cartelle esattoriali in esso riportate, dopo averne appreso l’esistenza, e che l’istanza presentata ex lege per ottenere la declaratoria di nullità/sospensione degli atti esecutivi non aveva ricevuto risposta nel termine di 220 giorni. Con il terzo motivo deduceva, ancora in relazione alla medesima disciplina, che la mancata risposta dell’Ufficio all’istanza avrebbe comportato l’annullamento delle cartelle di pagamento e, quindi, l’illegittimità degli atti di riscossione e di pignoramento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la CTR aveva implicitamente considerato irrilevante l’eccezione: la mancata indicazione della sezione della CTP non rendeva inammissibile l’appello, essendo la sentenza di primo grado comunque identificabile tramite il numero assegnato. Ha ritenuto manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, affermando che l’atto effettivamente impugnato era solo l’estratto di ruolo, atto interno dell’agente della riscossione non autonomamente impugnabile; l’estratto può rilevare solo quale veicolo per contestare la cartella non notificata o invalidamente notificata. Poiché nel caso le otto cartelle risultavano regolarmente notificate e non impugnate nei termini, la contribuente non aveva più interesse attuale e concreto a contestare né l’estratto né il contenuto delle cartelle, né poteva far valere in questo giudizio gli effetti della mancata risposta all’istanza presentata ai sensi dell’art. 1, comma 537, l. 228/2012. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, anche implicitamente, ritiene irrilevante l’eccezione dedotta perché non idonea a incidere sulla decidibilità o ammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La mancata indicazione della sezione della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza appellata non integra, nel caso concreto, un vizio tale da rendere inammissibile l’appello, se la sentenza è comunque agevolmente identificabile.

  • art. 1, commi 537, 538, 539 e 540, l. 228/2012

    La disciplina sulla sospensione/annullamento delle richieste di pagamento non può essere invocata, nel giudizio di legittimità qui deciso, per travolgere cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini, una volta che l’impugnazione abbia riguardato solo un estratto di ruolo.

  • art. 1, comma 549, l. 228/2012

    Richiamato insieme agli altri commi della stessa disposizione come base della tesi della contribuente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l’esito del giudizio.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L’impugnazione nel processo tributario deve avere ad oggetto atti impugnabili; l’estratto di ruolo, in sé, non è atto autonomamente impugnabile.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle impugnazioni, ma non idoneo a fondare l’ammissibilità della domanda come proposta.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire manca quando le cartelle risultano già validamente notificate e non impugnate, non essendovi più una concreta utilità processuale nell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è un atto interno dell’agente della riscossione e non è autonomamente impugnabile; può essere utilizzato solo come veicolo per far valere l’invalidità o l’omessa notifica della cartella di pagamento sottostante.
  • Se le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini, viene meno l’interesse attuale e concreto a contestare l’estratto di ruolo e il contenuto delle cartelle in esso riportate.
  • Una censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito ha implicitamente disatteso l’eccezione ritenendola irrilevante o comunque incapace di incidere sull’ammissibilità dell’impugnazione.
  • Nel processo tributario non è consentita una contestazione indiretta delle pretese fiscali mediante impugnazione di un estratto di ruolo se gli atti impositivi presupposti sono stati validamente portati a conoscenza del contribuente.
  • La mancata risposta dell’amministrazione a una istanza presentata ai sensi della disciplina speciale sulla sospensione delle richieste di pagamento non può essere fatta valere per neutralizzare cartelle già perfezionate e non tempestivamente impugnate, quando il giudizio abbia ad oggetto solo l’estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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