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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25983/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice contro il debitore alienante e contro il soggetto che aveva acquistato un immobile. La creditrice assumeva di essere titolare di un credito rilevante verso l’alienante, sorto da appropriazione indebita accertata in sede penale con condanna al pagamento di una provvisionale, e sosteneva che il debitore, nelle more, avesse trasferito l’unico bene immobiliare residuo a favore della controparte, pregiudicando la garanzia patrimoniale generica. I giudici di merito avevano accolto la revocatoria ritenendo provata la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente tramite presunzioni, valorizzando il prezzo esiguo rispetto al valore di mercato, la mancata prova del pagamento, la rinuncia all’ipoteca e la permanenza del debitore nell’immobile dopo la vendita. In cassazione la società acquirente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la scientia damni della terza acquirente non fosse stata correttamente accertata e che fossero stati indebitamente valorizzati meri indizi; ha inoltre contestato il mancato riferimento al momento del preliminare del 2007. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2901, 2697 e 1147 c.c., affermando che la buona fede del terzo acquirente dovesse presumersi e che fosse onere del creditore dimostrarne la mala fede. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c. per errata individuazione dello scaglione di valore ai fini della liquidazione delle spese, assumendo che dovesse essere considerata anche la provvisionale penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società acquirente, ritenendo inammissibile in parte e infondato in parte il primo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito e comunque contrastante con il principio secondo cui, nell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale, senza necessità di collusione, salvo il caso di atto oneroso anteriore al sorgere del credito. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori può essere provata anche per presunzioni e che, in un atto successivo al sorgere del credito, non occorre la prova della collusione. Ha rigettato anche il terzo motivo, confermando che il valore della causa revocatoria si determina in base al credito tutelato e non alla provvisionale. Il ricorso incidentale condizionato della creditrice è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria richiede, per gli atti successivi al sorgere del credito, la consapevolezza del debitore e del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale; non è necessaria la collusione.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per desumere la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della scientia damni può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Non è corretto porre a carico del creditore una prova ulteriore rispetto a quella della consapevolezza del pregiudizio nei casi disciplinati dall’art. 2901 c.c. per atti successivi al credito.

  • art. 1147 c.c.

    La regola sulla buona fede del possessore non è stata ritenuta idonea a sovvertire la disciplina probatoria dell’azione revocatoria nel caso esaminato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite sono liquidate secondo il valore della causa, determinato in base al credito tutelato dall’azione revocatoria.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È stato evocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria relativa a un atto dispositivo successivo al sorgere del credito, basta la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente che l’atto riduca la garanzia patrimoniale del creditore; non serve la prova della collusione tra le parti.
  • La scientia damni del terzo può essere desunta dal giudice di merito anche tramite presunzioni, valorizzando elementi indiziari come sproporzione del prezzo, mancata prova del pagamento, assetto concreto del bene e ulteriori circostanze sintomatiche.
  • La censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito.
  • Ai fini della liquidazione delle spese in una causa revocatoria, il valore della controversia si determina in base al credito che l’azione mira a tutelare, non al valore del bene oggetto dell’atto dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della prova
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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