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Sentenza

Sentenza n. 1427/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di inibizione dei lavori oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire, con richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato, allegando un’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2020, previo parere favorevole della Soprintendenza, quando era vigente la legge regionale n. 21/2010 sul Piano Casa. Il Comune aveva inibito i lavori ritenendo che l’autorizzazione paesaggistica fosse stata acquisita sulla base della disciplina regionale previgente, abrogata dalla legge regionale n. 25/2022, e chiedendo una nuova documentazione progettuale e una nuova autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente ha dedotto: 1) la perdurante validità quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica, non essendo mutato l’intervento; 2) l’insussistenza della necessità di autorizzazione paesaggistica, in ragione dell’esenzione prevista dall’art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004; 3) il difetto di motivazione della nota comunale; 4) l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il ricorrente aveva inoltre chiesto verificazione o CTU, richiesta respinta dal TAR perché superflua ai fini della decisione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la nota comunale. Ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo. Ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio ed è efficace per cinque anni; tale autonomia comporta che essa non perda automaticamente efficacia per effetto dell’abrogazione della disciplina urbanistico-edilizia in base alla quale era stato predisposto il progetto, quando sia invariata la corrispondenza tra l’intervento autorizzato e quello oggetto della successiva SCIA. Il Comune non aveva indicato quali specifici aspetti della legge regionale n. 25/2022 rendessero necessaria una nuova valutazione paesaggistica, limitandosi a richiamare genericamente nuovi divieti e restrizioni. La motivazione della nota era pertanto insufficiente, poiché avrebbe dovuto chiarire le ragioni concrete per le quali l’autorizzazione paesaggistica precedente avrebbe perso efficacia e gli specifici profili di tutela paesaggistica ostativi alla prosecuzione dei lavori. Il TAR ha escluso che la motivazione potesse essere integrata dalla memoria depositata in giudizio, qualificando il richiamo tardivo all’art. 11, comma 3, lett. b), della legge regionale n. 25/2022 come motivazione postuma e, comunque, rilevandone la contraddittorietà rispetto alla nota impugnata. Il secondo motivo è stato respinto: l’intervento ricadeva in area vincolata ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 e non rientrava nell’esenzione di cui all’art. 149, comma 1, lett. a), poiché la sopraelevazione del sottotetto e la realizzazione di una scala esterna in cemento armato comportavano un’apprezzabile modifica planivolumetrica e dei prospetti. Il quarto motivo è stato assorbito, non potendo procurare al ricorrente un’ulteriore utilità dopo l’accoglimento delle censure principali. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. [...] L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

    L’autorizzazione paesaggistica è autonoma rispetto al titolo edilizio, ha efficacia quinquennale e, se l’intervento autorizzato corrisponde a quello successivamente oggetto di SCIA, non perde automaticamente efficacia per effetto dell’abrogazione della disciplina urbanistica regionale previgente.

  • art. 149, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004

    non alterino l’aspetto esteriore degli edifici

    L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica opera solo per interventi che non alterino l’aspetto esteriore degli edifici; non si applica a una sopraelevazione del sottotetto e alla realizzazione di una scala esterna in cemento armato, idonee a modificare planivolumetria e prospetti.

  • art. 136 d.lgs. n. 42/2004

    La ricaduta dell’immobile in un’area sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 136 conferma l’assoggettamento dell’intervento al controllo di compatibilità paesaggistica, salvo specifica esenzione non ravvisabile nel caso concreto.

  • art. 11, comma 3, lett. b), legge regionale Calabria n. 25/2022

    gli interventi di cui al presente titolo non possono interessare immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 42/2004, fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale

    Il richiamo tardivo a tale disposizione non può integrare la motivazione originaria del provvedimento; inoltre, secondo il TAR, la norma prospetterebbe eventualmente un problema di realizzabilità urbanistico-edilizia dell’intervento, distinto dalla questione dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis è stata assorbita, poiché l’accoglimento dei motivi principali rendeva inutile esaminarla.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata per fissare la trattazione della causa nel merito; non costituisce ratio decidendi sull’illegittimità dell’atto.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata con riferimento al deposito di memorie e repliche; non costituisce ratio decidendi sull’illegittimità dell’atto.

Massime di principio

  • L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio e conserva, in linea generale, la propria efficacia quinquennale indipendentemente dalle vicende del titolo urbanistico-edilizio, purché l’intervento successivamente realizzato corrisponda a quello autorizzato.
  • L’abrogazione o la sostituzione della disciplina urbanistica regionale in base alla quale era stato elaborato un progetto non determina automaticamente la perdita di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata; l’amministrazione deve indicare concretamente il rapporto tra la nuova disciplina e l’asserita necessità di una nuova valutazione paesaggistica.
  • Un provvedimento che inibisce una SCIA e impone il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica deve indicare gli specifici profili paesaggistici e normativi che renderebbero inefficace il titolo precedente; il generico richiamo a nuove restrizioni o divieti non soddisfa l’obbligo di motivazione.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante argomentazioni nuove rispetto a quelle contenute nell’atto; è inoltre illegittima la motivazione postuma che risulti contraddittoria rispetto alla ragione originariamente posta a fondamento dell’inibizione.
  • L’esenzione dal controllo paesaggistico per gli interventi che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici non opera quando le opere comportano modifiche apprezzabili della planivolumetria o dei prospetti, come una sopraelevazione e la realizzazione di una scala esterna in cemento armato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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