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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25695/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato sostanzialmente la condanna di primo grado per furto aggravato, riformando soltanto il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati come furto non consumato, poiché la cosa sottratta era stata costantemente sorvegliata da un sistema di antifurto e videosorveglianza. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, affermando l'irrilevanza della componente strutturale del tappo del serbatoio da cui era stato prelevato il carburante. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, assumendo che il valore esiguo della cosa sottratta avrebbe imposto tale valutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Ha chiarito che la sorveglianza o l'antifurto attivo non impediscono la consumazione del furto quando non escludono la sottrazione e il contestuale impossessamento, avendo solo funzione di agevolare il recupero della cosa. Ha inoltre ribadito che la violenza sulle cose ricorre anche quando l'agente provochi un danneggiamento o il distacco di una componente essenziale della cosa altrui, rendendo necessaria un'attività di ripristino, e che la mera compromissione della funzionalità è sufficiente. Quanto all'attenuante del danno di speciale tenuità, ha rilevato che occorre valutare non solo il valore della cosa sottratta, ma il pregiudizio complessivo arrecato dal fatto, giudizio che la Corte territoriale aveva motivatamente escluso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    L'aggravante ricorre quando l'agente usa energia fisica causando rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione della cosa altrui o distacco di una componente essenziale, anche se la cosa non perde integralmente la funzionalità.

Massime di principio

  • Il furto è consumato quando la cosa viene sottratta e l'agente ne consegue il contestuale impossessamento; la presenza di sistemi di sorveglianza o antifurto non esclude la consumazione se tali sistemi servono solo a facilitare il recupero del bene.
  • L'aggravante della violenza sulle cose sussiste anche in presenza di un danneggiamento che richieda un'attività di ripristino o del distacco di una componente essenziale della cosa, senza che sia necessario un totale venir meno della funzionalità del bene.
  • Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità non rileva esclusivamente il valore economico della res sottratta, ma il complessivo pregiudizio arrecato con la condotta criminosa; la valutazione è apprezzamento di merito censurabile solo per vizi logici o giuridici manifesti.

Come è indicizzato

MaterieFurto
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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