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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27480/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per un sistema di indebite compensazioni IVA e, in un caso, per bancarotta fraudolenta documentale. Fernando Cedrone ha dedotto l'insussistenza della qualifica di amministratore di fatto e la mancanza del nesso causale tra l'omessa tenuta delle scritture contabili e il fallimento (con richiesta di riesame del concorso e della natura materiale della bancarotta). Sonia Cedrone ha censurato la qualificazione dei crediti come "inesistenti" (sostenendo che fossero invece "non spettanti"), i criteri di determinazione della pena in continuazione e la mancata motivazione sulle pene accessorie. Luca Zanzottera ha denunciato carenza e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale, contestando la qualifica di amministratore di fatto della FRAMI, l'esistenza di rapporti con gli altri imputati e la consapevolezza dell'inesistenza dei crediti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Fernando Cedrone nel complesso infondato e l'ha respinto; i ricorsi di Sonia Cedrone e di Luca Mario Zanzottera sono stati dichiarati inammissibili. Sono state confermate le valutazioni di merito ritenute non manifestamente illogiche o contraddittorie, ivi compresa la qualificazione del ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento e la valutazione circa la consapevolezza della inesistenza dei crediti. Per le inammissibilità/cassazione favorevole al resistente sono state imposte le spese processuali; per Sonia Cedrone e Luca Zanzottera è stata inoltre disposta la somma di euro 3.000,00 a titolo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑quater

    Norma incriminatrice dell'indebita compensazione di crediti IVA; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la definizione fiscale di "credito inesistente" (art.13 d.lgs.471/97) non assume per se sola carattere vincolante ai fini penali nella qualificazione del reato di cui all'art.10‑quater

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 5

    Definisce il concetto fiscale di "credito inesistente" (mancanza del presupposto costitutivo e non riscontrabile con controlli automatizzati); la Corte ha osservato che, sebbene utile ai profili tributari, tale definizione non vincola automaticamente la qualificazione penale dell'indebita compensazione

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norme sui controlli automatizzati (richiamato nel testo)

    Rilevanza dei controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accertamento formale dei crediti; la difesa aveva sostenuto che i crediti erano stati formalmente rilevati dall'Agenzia, ma la Corte ha ritenuto non decisiva tale deduzione per la qualificazione penale

  • Legge fallimentare (L.F.)

    Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale (art. 223 L.F. comma primo) e altre tipologie di bancarotta: la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per valutare la materialità e l'evento pericoloso delle condotte, precisando i diversi ambiti di responsabilità e il diverso criterio di nesso causale richiesto

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Limiti della gravame in cassazione rispetto ai motivi ammessi in fase di appello; i ricorsi sono valutati nei limiti procedurali previsti

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per il fondamento delle pene accessorie: la Corte ricorda l'obbligo di motivazione specifica per l'applicazione delle pene accessorie salvo i casi previsti da giurisprudenza

  • Codice penale, art. 37

    Richiamo alla disciplina delle pene accessorie connessa alla pena principale; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione offerta nel caso salvo specifici profili inespressi

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione per i ricorsi dichiarati inammissibili

  • Codice di procedura penale, art. 609

    Consente di dedurre in Cassazione questioni di diritto nuove purché non richiedano accertamenti di fatto; la Corte ha dichiarato taluni motivi inammissibili perché dipendenti da valutazioni di fatto

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" richiede tipicamente un esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, ma in situazioni di "società cartiera" lo status di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento può giustificare la qualificazione anche se mancano elementi di inserimento organico tradizionali
  • La distinzione fiscale tra "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" non è automaticamente determinante ai fini penali dell'art.10‑quater: la Corte di cassazione può ritenere non decisiva la definizione tributaria quando la fattispecie penale già contempla la condotta
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti: i rilievi che richiedono accertamenti probatori o una rivalutazione delle risultanze processuali sono inammissibili
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e ben articolati; motivi vaghi o confusi sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità
  • La motivazione delle pene nel reato continuato non richiede una motivazione distinta per ciascun aumento se la Corte indica ragioni generali e rimane nel limite legale; diversamente, le pene accessorie richiedono motivazione autonoma ai sensi dell'art.133 c.p.
  • Questioni di diritto nuove possono essere sollevate in cassazione solo se la loro soluzione non necessita di accertamenti di fatto (art.609 c.p.p.); altrimenti sono inammissibili

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