Risposta n. 230 del 12/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di dover comunicare al concessionario la mancanza dei presupposti dell’agevolazione, così da far emettere una nota di addebito per la sola maggiore IVA dovuta.
Decadenza dall’IVA agevolata al 4% per acquisto di autovettura destinata a soggetto disabile non fiscalmente a carico
Il quesito
Il contribuente chiede come regolarizzare la differenza tra l’IVA applicata al 4% in sede di acquisto dell’autovettura e l’IVA ordinaria del 22%, poiché è emerso che il figlio disabile non risultava fiscalmente a suo carico.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, poiché il disabile non era fiscalmente a carico dell’acquirente, l’aliquota IVA agevolata non spettasse e debba essere versata la differenza d’imposta. Per il recupero può essere seguita la procedura prevista per la decadenza dall’agevolazione, con comunicazione alla Direzione Provinciale competente e recupero della maggiore IVA mediante avviso di liquidazione; nel caso specifico, essendo già note le informazioni tramite interpello, l’Ufficio interessato agirà tramite la Direzione Regionale del Veneto.
Decadenza dall’agevolazione IVA per acquisto di autoveicolo destinato a soggetto disabile non fiscalmente a carico
L’interpello riguarda la corretta regolarizzazione dell’IVA applicata in misura agevolata al 4% sull’acquisto di un’autovettura destinata alla locomozione di un soggetto con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Il punto centrale è la successiva emersione del fatto che il disabile non era fiscalmente a carico dell’acquirente, circostanza che fa venir meno uno dei presupposti dell’agevolazione.
Fattispecie rappresentata
Nel mese di aprile 2018 l’istante ha acquistato un’autovettura per il figlio disabile, dichiarando al concessionario che il figlio era fiscalmente a carico. Sulla base di tale dichiarazione, il cedente ha applicato l’IVA agevolata al 4% prevista dal n. 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Successivamente, l’istante ha presentato domanda di esenzione dal bollo auto, ma tale istanza è stata respinta il 15 maggio 2018 perché il figlio non risultava fiscalmente a carico. Da qui il dubbio sulla modalità di regolarizzazione della differenza tra IVA agevolata e IVA ordinaria.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede come sanare la differenza tra l’IVA del 4% applicata in fattura e l’IVA ordinaria del 22% che ritiene dovuta, considerato che il requisito soggettivo del familiare fiscalmente a carico è risultato mancante.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante ritiene che debba essere comunicata al concessionario la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta. Secondo la sua impostazione, il cedente dovrebbe quindi emettere una nota di addebito limitata alla sola maggiore IVA dovuta.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- il n. 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l’IVA al 4% per determinati autoveicoli ceduti ai soggetti disabili o ai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico;
- il decreto ministeriale 16 maggio 1986, che disciplina le procedure per l’applicazione dell’aliquota agevolata;
- l’articolo 1 del decreto, che richiede la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, compresa la certificazione della disabilità e la dichiarazione sostitutiva relativa al mancato acquisto di altro veicolo agevolato nel quadriennio precedente;
- l’articolo 2 del medesimo decreto, secondo cui il veicolo deve essere immatricolato e iscritto al PRA nei confronti dell’acquirente avente diritto;
- l’articolo 3 del decreto, che impone al cedente di comunicare all’ufficio competente i dati dell’operazione entro trenta giorni;
- l’articolo 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, relativo all’indicazione degli adattamenti nella carta di circolazione;
- l’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 296 del 2006, che subordinano le agevolazioni all’utilizzo esclusivo o prevalente a beneficio del disabile e disciplinano il recupero della differenza d’imposta in caso di trasferimento entro due anni, salvo alcune eccezioni.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che l’aliquota IVA agevolata del 4% spetta, per gli autoveicoli indicati dalla norma, solo se questi sono ceduti ai soggetti disabili o ai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico. Nel caso esaminato, l’autovettura è stata intestata a un soggetto che non possiede tale requisito, perché il disabile non è fiscalmente a carico dell’acquirente.
Di conseguenza, l’acquirente non aveva diritto all’agevolazione e deve versare la differenza tra l’imposta ordinaria dovuta e quella già pagata al concessionario.
Modalità di regolarizzazione indicate
Per consentire il versamento della maggiore imposta, l’Agenzia ritiene applicabile la medesima procedura prevista per la decadenza dall’agevolazione ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge n. 296 del 2006. In pratica:
- il contribuente deve comunicare l’assenza dei presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente;
- la comunicazione può essere effettuata con le medesime modalità e con le stesse informazioni contenute nell’istanza di interpello;
- l’ufficio competente provvede al recupero della differenza d’imposta tramite avviso di liquidazione.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, poiché l’Agenzia ha già acquisito tramite interpello le informazioni necessarie, l’ufficio procederà a interessare la Direzione Provinciale competente per il recupero dell’IVA non versata, tramite la Direzione Regionale del Veneto.
In sostanza, l’Amministrazione conferma che l’agevolazione IVA del 4% non spettava in assenza del requisito del familiare fiscalmente a carico e che la differenza d’imposta deve essere recuperata con la procedura prevista per la decadenza dal beneficio.
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